La maggiore agevolazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Oggetto dell’agevolazione
I contribuenti che intendono fruire del superbonus del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio dovranno ottenere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. La dimostrazione dovrà essere fornita mediante l’attestato di prestazione energetica (APE). Inoltre, i materiali isolanti utilizzati per il cappotto termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto dell’ambiente 11 ottobre 2017.
Effetto degli interventi trainanti
L’aliquota di detrazione del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. n. 63/2013. In tal caso continuano a trovare applicazione i limiti di spesa previsti per ciascun intervento. E’ essenziale, però, che le predette opere siano eseguite congiuntamente ad almeno uno dei cosiddetti interventi trainanti.
Il rifacimento del tetto, quindi, non rientra tra le spese che, se abbinate ai cosiddetti interventi trainanti, attribuiscono il diritto a fruire del superbonus del 110 per cento. In particolare, gli interventi per migliorare l’isolamento termico e che prevedono la coibentazione del tetto rientrano nel cosiddetto Ecobonus e prevedono un’agevolazione del 65 per cento, ma è possibile individuare una soluzione che consenta di beneficiare della maggiore detrazione prevista dalla legge di bilancio. Se il lavoro consistente nel rifacimento del tetto sarà integrale, si può optare per un impianto fotovoltatico integrato, oppure potranno essere utilizzate le tegole fotovoltaiche in modo da poter fruire della maggiore detrazione in luogo di quella del 65 per cento.
Abitazione principale e le seconde case
Il testo del decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non limita più l’applicazione del beneficio all’abitazione principale. In particolare, si prevede che il superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini; dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su “unità immobiliari diversi da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale”.