La contestazione deve essere precisa, puntuale ed immodificabile sì da mettere il dipendente nelle condizioni di poter esercitare validamente il “diritto a difesa ” nelle forme previste dal comma 3 dell’art. 7. Da ciò consegue che formulazioni generiche come “atteggiamento irriguardoso”, “grave accadimento”, “espressioni irriguardose” appaiono scorrette, atteso che è sempre meglio riportare nel modo più preciso possibile i fatti per come sin sono verificati.
Contestazione disciplinare
La immodificabilità della contestazione, ribadita più volte dalla giurisprudenza, non esclude la possibilità che la contestazione dell’addebito venga chiarita ed integrata in un secondo momento. Ciò, tuttavia, è sottoposto ad un duplice limite: si deve restare nell’ambito del fatto già contestato ed il chiarimento deve avvenire prima che il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni.
Indagini preliminari
Un primo problema affrontato dalla giurisprudenza riguarda l’ammissibilità di indagini “preliminari”, finalizzate ad accertare la sussistenza di fatti che giustifichino l’apertura di una procedura disciplinare.
La dottrina e la giurisprudenza hanno fornito, nel silenzio della legge, interpretazioni non coincidenti. Da una parte si propende per l’inammissibilità di siffatti accertamenti ” preistruttori “, in quanto si violerebbero le garanzie procedurali stabilite nello Statuto dei Lavoratori, dall’altro, li si ritengono possibili, perchè servirebbero a limitare le procedure disciplinari soltanto ai casi in cui appaia un ” fumus ” di responsabilità del dipendente, senza che ciò implichi una posizione contestativa nei confronti dello stesso. La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 7724 del 18 dicembre1986, ha ritenuto legittima una breve “preistruttoria”, basandosi sul concetto che, nel caso in esame, l’imprenditore aveva semplicemente appurato taluni fatti, e che da ciò non era scaturito alcun pregiudizio negativo per il lavoratore, cui era stata successivamente notificata la contestazione. Tale indirizzo è stato, peraltro, confermato in successive decisioni, nelle quali si è ribadito il concetto che, in ogni caso, la conoscenza dei fatti risultanti dalle indagini preliminari deve precedere la valutazione degli accertamenti e non può, in alcun modo, essere essa stessa “contestazione”.
Tempestività della contestazione
La tempestività della contestazione va correlata al momento in cui l’imprenditore individua la mancanza disciplinare. Ciò, nelle strutture aziendali di grosse dimensioni può avvenire in tempi anche lontani rispetto a quelli in cui essa si è verificata (basti pensare a quelle imprese del settore delle telecomunicazioni o della fornitura di energia nelle quali taluni riscontri operativi vengono effettuati a distanza di mesi): quello che rileva è che la contestazione sia tempestiva allorquando venga accertato l’addebito, non essendo una valida scusante, ad esempio, che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all’infrazione commessa (Cass., 10 agosto 2004, n. 15467). Occorre, infatti, anche tener conto del tempo necessario all’imprenditore per collegare tra loro le inadempienze e per valutarle ai fini del comportamento del lavoratore (Cass., 19 febbraio 1988, n. 1762; Cass., 7 dicembre 1989, n. 5423). II concetto di tempestività se da un lato garantisce il corretto esercizio del diritto di difesa, dall’altro, assolve ad una specifica funzione che si giustifica con la celerità della procedura: la sanzione ha una propria validità se irrogata in tempi brevi e perde valore (ed è contro lo spirito della norma) se adottata ” in tempi lunghi “.
Prefigurazione della sanzione e difesa del lavoratore
La prefigurazione della qualità della sanzione che si intende adottare, con una quantificazione della stessa nella nota di contestazione, è ritenuta possibile perchè non significa manifestazione anticipata e predeterminata della volontà di punire, a prescindere dalla difesa che eserciterà il lavoratore. Le giustificazioni addotte da quest’ultimo potranno essere ritenute valide parzialmente o totalmente: in ogni caso è necessaria, al termine dell’iter procedimentale, una nuova nota che puntualizzi la sanzione che si adotta e che può esser diversa da quella ipotizzata nella prima lettera.
L’applicazione del rimprovero verbale non è normativamente legata alle formalità temporali previste dal comma 5 dell’art. 7, per cui il datore di lavoro, esaurita velocemente la fase del contraddittorio, procede all’adozione della sanzione che, peraltro, ai soli fini della memoria, può essere annotata nel fascicolo personale senza, per questo, divenire scritta.
Sanzioni conservative
Le sanzioni “conservative” che sono quelle che non incidono sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sono, “in primis”, indicati, sia pure sommariamente, dal comma 4 (la multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione a più di dieci giorni) e, poi, dalla contrattazione collettiva che, il più delle volte, prevede limiti massimi inferiori a quelli legali ed a quelli (e non ai maggiori previsti dalla legge) si deve attenere il datore di lavoro.
Si è discusso se sono ipotizzabili, oltre quelle indicate dal Legislatore, altre sanzioni di natura conservativa. La risposta è positiva anche alla luce di quanto, da tempo, hanno previsto alcuni contratti collettivi: è il caso, ad esempio del trasferimento disciplinare che, nell’ambito dell’autonomia negoziale, consente di graduare le gravi mancanze che avrebbero portato al licenziamento. Parimenti, non è catalogabile tra i provvedimenti disciplinari la retrocessione di qualifica o di mansione, adottata come sanzione disciplinare, attesa anche la disposizione contenuta nell’art. 2013 c.c., come riformato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2015, che espressamente lo consente soltanto in determinate ipotesi previste dai commi 2 e 6 che, però, nulla hanno a che fare con il provvedimento sanzionatorio in quanto si riferiscono alla variazione della organizzazione aziendale o a situazioni in cui c’è il rischio della perdita del posto di lavoro o esigenze di vita del lavoratore.
Soggetti che possono contestare gli addebiti
Ma, quali sono i soggetti che possono legittimamente contestare gli addebiti ai dipendenti e, quindi, aprire legittimamente la procedura?