Pace fiscale: tutte le strade per chiudere i conti con il Fisco. Con lo sconto

Le strade da percorrere per fare pace col fisco, beneficiando anche di qualche sconto, sono molteplici. Prima con il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), poi con la legge di Bilancio 2019, il legislatore ha costruito un puzzle composto da una serie di tessere, per permettere al contribuente di chiudere le proprie pendenze con l’Erario a seconda della situazione nella quale si trova.

Definizione agevolata PVC

È possibile definire in maniera agevolata il contenuto dei processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 24 ottobre 2018, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini dell’accertamento, presentano una dichiarazione integrativa, ovvero una prima dichiarazione nel caso di precedente omissione della stessa, e versando le imposte dovute entro il 31 maggio 2019.

Possono essere oggetto di definizione le violazioni relative a:
– imposte sui redditi e relative addizionali;
– imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
– ritenute;
– contributi previdenziali;
– IRAP;
– IVA;
– IVIE e IVAFE.
Con il provvedimento congiunto dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane del 23 gennaio 2019, è stato stabilito che possono essere oggetto di definizione anche le violazioni in materia di indebite compensazioni di crediti agevolativi. Inoltre, è possibile definire integralmente anche solamente un periodo d’imposta qualora il processo verbale di constatazione riguardi più periodi d’imposta.
Il contribuente deve presentare la dichiarazione per la definizione agevolata o più dichiarazioni ove sia prevista la presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata.
Possono essere definiti solo quei PVC per i quali – alla data del 24 ottobre 2018 – non sia stato ancora notificato l’avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.
Diversamente, può accedere alla definizione agevolata il contribuente nei confronti del quale siano state svolte, successivamente alla data del 24 ottobre 2018, attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica:
– di un avviso di accertamento (anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione);
– di un invito al contraddittorio (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997);
– di un invito o un questionario (articoli 32, D.P.R. n. 600/1973, e 51, D.P.R. n. 633/1972).
Non costituiscono cause di preclusione alla definizione agevolata del PVC:
– la presentazione di un’istanza del contribuente per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, ovvero delle memorie difensive previste dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata;
– il ravvedimento parziale perfezionato (art. 13, comma l, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997).
Ai fini della definizione dei PVC, il D.L. n. 119/2018 prevede che il contribuente, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all’annualità verificata, proceda al pagamento integrale delle imposte derivanti da tutti i rilievi contenuti nell’atto. Ai fini del suo corretto perfezionamento, il versamento delle somme dovute deve avvenire col modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo indipendentemente dal quantum complessivamente dovuto, e in ogni caso senza poter effettuare compensazione.
Il versamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Gli interessi legali, previsti in caso di pagamento rateale, devono essere calcolati a partire dal giorno al termine della prima rata.
Nella dichiarazione è necessario indicare unicamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.
Per quanto concerne le somme da versare, non vengono applicati i relativi interessi e le sanzioni di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Per il versamento delle somme dovute è necessario utilizzare il modello di pagamento F24, indicando i codici tributi forniti con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, i termini dell’accertamento sono prorogati di due anni.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I contribuenti possono definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, col pagamento delle sole imposte complessivamente dovute, senza sanzioni ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Inoltre, è possibile definire le somme contenute negli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 col pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti in caso di pagamento rateale a seguito di accertamento con adesione.
Cosa
Quando
Versamento del dovuto per gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non perfezionati al 24 ottobre 2018
13 novembre 2018
Versamento del dovuto per gli altri atti
23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24 ottobre 2018
Rateazione
Massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Interessi su rateazione
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Rottamazione ter

Torna la possibilità di estinguere i debiti, diversi dalle risorse proprie della UE, risultanti da singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di:

– capitale e interessi;
– aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non è invece dovuto il pagamento di sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Per aderire alla rottamazione ter, il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2019, il modello DA-2018 e l’Agente della riscossione provvederà entro il 30 giugno 2019 a comunicare gli importi delle somme dovute.
La tempistica del versamento delle somme dovute è la seguente:
– la scadenza del versamento delle prime due rate, pari ciascuna al 10% del totale dovuto, è stabilita al 31 luglio e 30 novembre 2019.
– le restanti 16 rate (ognuna pari al 5% del dovuto) devono essere corrisposte ogni trimestre in luogo delle precedenti scadenze semestrali.
A partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Anno
Scadenze
2019
31 luglio, 30 novembre
2020
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
2021
2022
2023
Il tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria non produce decadenza della rottamazione e non si applicano interessi al ritardato versamento.
Infine, a seguito della presentazione dell’istanza per aderire alla rottamazione-ter è ammesso il rilascio del DURC.

I contribuenti che abbiamo aderito alla rottamazione bis e che entro il 7 dicembre 2018 abbiano provveduto a versare le rate di luglio/settembre/ottobre 2018 possono accedere alla dilazione delle rate ancora da pagare (10 rate di pari importo a decorrere dal 2019) senza che sia necessaria la preventiva presentazione di alcuna istanza, da corrispondersi alle scadenze del 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive al 1° agosto 2019 occorre corrispondere gli interessi nella misura dello 0,3%.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Sono stati automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018 i debiti che – alla data del 24 ottobre 2018 – avevano un valore residuo non superiore a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta per la rottamazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il contribuente può definire in forma agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio. La definizione avviene mediante la presentazione di apposita domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, e il pagamento del valore della controversia.

Nello specifico:
– in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita versando il 90% del valore della stessa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – nel caso di ricorso pendente in primo grado – è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente alla data del 24 ottobre 2018, ossia è necessario che il ricorso sia stato già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per poter beneficiare della riduzione al 90% del valore della controversia;
– nel caso in cui sia soccombente l’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, le controversie possono essere definite mediante il pagamento del 40% valore della lite in caso di soccombenza in primo grado e del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado;
– in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo è dovuto per intero con riferimento alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta (40% in primo grado e 15% in secondo grado) per la parte di atto annullata. Pertanto, se il contribuente risulta vittorioso in primo e secondo grado e, a seguito del ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte si è pronunciata cassando con rinvio in data 10 novembre 2018, il contribuente può definire la lite pagando il 15% del relativo valore (il momento rilevante è la situazione esistente al 24 ottobre 2018);
– le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio possono essere definite col pagamento del 5% del valore della controversia (è necessaria che ci sia stata la notificazione del ricorso per Cassazione al contribuente entro il 19 dicembre 2018);
– gli enti territoriali possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della definizione agevolata delle liti anche alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte un proprio ente strumentale.
Per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti è necessario presentare apposito modello entro il 31 maggio 2019 e versare la prima o unica rata entro la stessa data.
In caso di pagamento rateale, massimo 20 rate trimestrali, i pagamenti devono essere così suddivisi:
– prima rata 31 maggio 2019;
– seconda rata: 31 agosto 2019;
– terza rata: 30 novembre 2019.
Le rate successive a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.

A partire dal 1° giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Sanatoria delle irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento delle somme dovute avviene in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 30 marzo 2020.
Sono esclusi dalla regolarizzazione:
– gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
– l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
– le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018.

In deroga al principio dell’irretroattività delle norme tributarie, viene disposta la proroga di due anni dei termini dell’accertamento limitatamente alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.

Saldo e stralcio

I debiti delle persone fisiche risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti da:

– tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali;
– contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenza complementari o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS,
possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Questa chance è riconosciuta ai contribuenti con un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:
– il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500;
– il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500;
– il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000.
Il contribuente deve manifestare la volontà di procedere con la definizione mediante la presentazione di apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
Il versamento delle somme dovute è effettuato in 3 anni con interessi di rateizzazione al 2% dal 1° dicembre 2019. È ammessa la possibilità di pagare in un’unica soluzione.
In assenza dei requisiti per accedere alla definizione in oggetto, i debiti inseriti nella suddetta istanza sono automaticamente inclusi nella rottamazione ter.