Nuovi ristori a fondo perduto: chi deve presentare istanza alle Entrate

In vigore dal 29 ottobre 2020, il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da Covid-19.
Il testo interviene con uno stanziamento destinato a ristorare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte, soprattutto dall’ultimo D.P.C.M. 24 ottobre 2020, a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Il provvedimento riguarda una serie nutrita di interventi a sostegno dell’economia colpita dal Covid, tra i quali quello più importante è costituito dalla previsione di contributi a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, che riceveranno le risorse a disposizione con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio (art. 25 del D.L. n. 34/2020).
La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro. Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Il provvedimento in esame richiama espressamente il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, che l’Agenzia delle entrate ha già illustrato con le circolari 13 giugno 2020, n. 15/E, 21 luglio 2020, n. 22/E e 20 agosto 2020, n. 25/E.

Ambito soggettivo

L’art. 1 del decreto Ristori stabilisce che il contributo “a fondo perduto” è riconosciuto a favore dei soggetti che:
a) alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva;
b) dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto.
Consulta l’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020
Attività prevalente
In caso di esercizio di più attività, si intende per “prevalente” l’attività che è stata dichiarata tale ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Occorre, quindi, fare riferimento al modello presentato per la dichiarazione di inizio o di variazione di attività (modello AA9/12 per le persone fisiche e modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Le Istruzioni dei predetti modelli relative alla indicazione dell’attività esercitata stabiliscono che in caso di esercizio di più attività, nel Riquadro “Attività esercitata e luogo di esercizio” del quadro B del modello, devono essere indicati i dati relativi all’attività esercitata “in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d’affari e al momento di presentazione della dichiarazione”.
Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.
Le istruzioni precisano che qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate “non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati”. In tali casi, quindi, occorre verificare (se e) con quali modalità il contribuente può dimostrare di svolgere come attività prevalente una di quelle per le quali spetta il contributo, anche se diversa da quella comunicata nella dichiarazione di inizio di attività o di variazione dati.
Modello
Il codice ATECO indicato nel Rigo “Codice Attività” deve essere uno di quelli compresi nell’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020.

A chi non spetta il contributo

In sostanza, la platea dei soggetti beneficiari è identificata dai codici ATECO dell’allegato 1.
L’art. 1, comma 1, del decreto prevede espressamente che “il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020” mentre invece, rispetto a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, possono beneficiare del contributo anche i contribuenti con ammontare dei ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro.

Possibile estensione del beneficio

Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, “possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto” (art. 1, comma 2).
L’eventuale decreto dovrà accertare che si tratti di settori che “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020”.

Requisiti di fatturato

Il comma 3 della disposizione in esame prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (unico mese a lockdown pieno) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Calo
Esempio
Ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2019 = 34.000 euro
2/3 di 34.000 euro = 22.667
La condizione si verifica se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore a 22.667 euro.
Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, “per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)”.
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019 (così la citata circolare n. 15/E).
Il comma 4 dell’art. 1 stabilisce che il contributo spetta, “anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019”. In tali casi, “l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Attivazione partita IVA
Contributo
Ante 2019
Spetta in presenza dei requisiti di fatturato
Dal 1° gennaio 2019 al 24 ottobre 2020
Spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato
Dal 25 ottobre 2020
Non spetta

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato in relazione al calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, in base alle quote, differenziate per settore economico, riportate nell’Allegato 1 al decreto. Il comma 8 dell’art. 1 stabilisce che “in ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00”.

Soggetti che hanno già usufruito del contributo ex art. 25

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato “come quota del contributo già erogato” ai sensi del predetto art. 25.
Il contributo, per i soggetti che non abbiano restituito il predetto ristoro, “è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”.
Ad esempio
Codice ATECO 561011, attività di “Ristorazione con somministrazione”.
La quota riportata nell’allegato 1 è il 200%.
Se un soggetto con questa attività economica (prevalente) ha ricevuto, in base all’art. 25 del decreto Rilancio, un contributo di 4.000 euro, si vedrà accreditato sul proprio conto corrente l’importo di 8.000 euro, pari al 200% (quota riportata nell’allegato 1) del contributo già erogato (4.000 euro).

Soggetti che non hanno usufruito del contributo ex art. 25

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del decreto Rilancio (ad esempio, coloro con volume d’affari superiore a 5 milioni di euro), il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 .
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Per questi contribuenti il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto Rilancio; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’art. 25, pari al 10 per cento del calo del fatturato.
Ad esempio
Contribuente con ammontare di ricavi 2019 di 7 milioni di euro: codice ATECO 551000, attività di “albergo”.
La quota riportata nell’allegato 1 è 150%.
Differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: 700.000 euro.
Percentuale spettante: 10% (art. 25, comma 5, lettera c, D.L. n. 34/2020);
quota di contributo prevista dall’allegato 1 = 150%;
Contributo spettante: 105.000
Si precisa che il comunicato stampa di Palazzo Chigi afferma che per le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro il ristoro è “pari al 10 per cento del calo del fatturato”.
In realtà, il comma 7, lett. b) dell’art. 1, parla di “quote” di cui all’allegato 1, applicate al “valore” “calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.