Con la circolare n. 3/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni relativamente alla problematica della cessazione dall’incarico della ricezione dei modelli 730-4.
Quadro normativo di riferimento
Il modello 730 può essere presentato dai dipendenti e pensionati:
– direttamente via web (tramite accettazione ovvero modifica della dichiarazione precompilata);
– tramite CAF e professionisti abilitati.
Unitamente alle dichiarazioni modello 730, CAF/professionisti abilitati, nonché sostituti d’imposta che prestano attività di assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti procedono con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del:
– modello 730;
– risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 (viene successivamente messo a disposizione dei sostituti d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate).
I sostituti d’imposta procedono con l’effettuazione successiva dei conguagli a debito/credito sulle retribuzioni sulla base dei dati trasmessi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della ricezione dei dati contenuti all’interno dei modelli 730-4 è necessario che i sostituti d’imposta comunichino la sede telematica (propria ovvero di un soggetto intermediario) all’Agenzia delle Entrate sulla quale ricevere i suddetti dati contabili.
La sede telematica può essere comunicata tramite:
– la Certificazione Unica (CU);
– il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Tale modello viene utilizzato dai sostituti d’imposta qualora intendano sostituire il soggetto intermediario con un altro intermediario oppure con il sostituto stesso o viceversa, nonché nell’ipotesi in cui non siano nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU).
Omessa comunicazione della variazione dell’intermediario con il modello CSO
È prevista l’adozione di una procedura specifica qualora la variazione dell’intermediario non sia comunicata dal sostituto d’imposta con il modello CSO.
L’avvenuta risoluzione del rapporto di delega può essere comunicata tramite PECall’Agenzia delle Entrate da parte dell’intermediario cessato dall’incarico.
Successivamente l’Agenzia delle entrate contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Qualora il sostituto d’imposta non proceda con l’aggiornamento dell’indirizzo telematico sul quale ricevere i risultati contabili dei percipienti viene interrotta l’assistenza fiscale (i risultati contabili non possono infatti raggiungere il soggetto che deve procedere con l’esecuzione del conguaglio). L’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno proceduto con la trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.
A seguito della cancellazione il sostituto rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).
Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT3 per comunicare il nuovo indirizzo telematico.