Investire in beni materiali strumentali nuovi 4.0: quanto conviene alle imprese?

Chi

Possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2020 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza;
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata:
– al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
– al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse:
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.lgs n. 231/2001);
– le imprese in stato di liquidazione volontariafallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Cosa

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016).
In particolare, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.
Tutte le macchine rientranti in tale categoria devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Tutte le macchine, inoltre, devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositiv wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.
I beni possono essere acquisiti in proprietà o in leasing nonché realizzati in economia o mediante appalto.
Attenzione
Sono esclusi dell’agevolazione gli investimenti in:
– beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamentoinferiore al 6,5%;
– fabbricati e le costruzioni;
– beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Come

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Le imprese devono inoltre produrre o una perizia tecnica semplice rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi all’Allegato A alla legge di Bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Quando

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
– il relativo ordine risulti accettato dal venditore e,
– sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti riguardanti beni effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. A essi continua ad applicarsi l’iperammortamento (di cui all’articolo 1, commi 60 e 62, della l. n. 145/2018).
Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.
Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta al 6% per i beni strumentali non 4.0 (di cui all’articolo 1, comma 188, della legge di Bilancio 2020).
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non è un obbligo ma una facoltà utilizzare tale credito d’imposta del 6%.
Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, si deve calcolare il beneficio spettante residuo (al netto quindi del credito al 6% già fruito) e poi suddividere la parte rimanente in 5 quote.
Esempio
Ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito del 6% spettante per i beni “generici” (di cui al comma 188), pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000).
A partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito d’imposta per i beni materiali Industria 4.0 (pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro).
La quota annuale compensabile a partire dal 2022 sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro), così calcolata: {[(100.000×40%)/100]-1.200}/5.

Calcola il risparmio

IPOTESI INVESTIMENTO INFERIORE A 2,5 MILIONI DI EURO
Risparmio %
Si ipotizzi che un’impresa nel 2020 effettui investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 1.200.000 euro.
Il credito d’imposta spettante è pari a euro 480.000 (1.200.000*40%).
Costi ammissibili
Costi sostenuti
Credito di imposta spettante
% di risparmio
Costo investimento effettuato
1.200.000 euro
480.000 euro
40%
IPOTESI INVESTIMENTO COMPRESO TRA 2,5 MILIONI E 10 MILIONI DI EURO
Risparmio %
Si ipotizzi che un’impresa nel 2020 effettui investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 3.400.000 euro.
Il credito d’imposta è pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante quindi è pari a euro 1.180.000 [(2.500.000*40%)+(900.000*20%)].
Costi ammissibili
Costi sostenuti
Credito di imposta spettante
% di risparmio
Costo investimento effettuato
3.400.000 euro
1.180.000 euro
34,71%
IPOTESI INVESTIMENTO SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO
Risparmio %
Si ipotizzi che un’impresa nel 2020 effettui investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 17.200.000 euro.
Il credito di imposta è pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, zero oltre tale limite.
Il credito d’imposta spettante quindi è pari a euro 2.500.000 [(2.500.000*40%)+(7.500.000*20%)].
Costi ammissibili
Costi sostenuti
Credito di imposta spettante
% di risparmio
Costo investimento effettuato
17.200.000 euro
2.500.000 euro
14,53%