L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 126 dell’8 maggio 2020 riguardante la cessione del credito d’imposta ecobonus e sisma bonus.
L’Amministrazione finanziaria ha definito con diversi provvedimenti le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi del D.L. n. 63 del 2013.
In particolare, con il provvedimento del 28 agosto 2017 sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 ha disciplinato le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.
Tra l’altro è stato effettuato il coordinamento con il provvedimento del 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.
In particolare, si stabilisce che le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017 applicano anche alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, è stato previsto che:
-il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;
-il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è devenuto disponibile;
-il credito d’imposta diviene “disponibile” per il cessionario non prima del 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Con specifico riferimento all’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario si prevede che il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue e la quota di credito che non è utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma “può essere utilizzata negli anni successivi”, senza, peraltro, indicare alcun limite temporale; il cessionario, pertanto, fermo restando l’obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse.
Di conseguenza è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.