Dopo quasi 45 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, sono ancora numerosi i problemi che gli operatori devono affrontare e risolvere. In prossimità della scadenza della prima liquidazione periodica del 16 febbraio sono sempre maggiori le pressioni delle categorie interessate circa la necessità di disporre la moratoria delle sanzioni.
A ben vedere anche l’attuale provvedimento, il D.L. n. 119 del 2018, rischia di essere del tutto insufficiente per ciò che riguarda la mancata irrogazione delle sanzioni, rispetto alle difficoltà che si manifestano quotidianamente.
In alcuni casi non è facile comprendere né le ragioni dello scarto delle fatture emesse, né se le “cause” delle anomalie siano o meno imputabili all’Agenzia delle entrate/SdI o al gestionale rilasciato dalla società di software, alla quale si è affidato il contribuente per la gestione del ciclo di fatturazione attiva.
Lo scarto e la verifica in Fatture e corrispettivi
In alcuni casi, in base al servizio di messaggistica verificabile dal software gestionale utilizzato dal contribuente per l’emissione delle fatture, il documento risulta scartato.
Prima di procedere alla nuova emissione della fattura, utilizzando ad esempio la stessa data e lo stesso numero, sarà opportuno consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. In alcuni casi, nonostante la ricezione del messaggio di scarto accedendo al gestionale, dal sito dell’Agenzia delle Entrate è stata riscontrata l’avvenuta consegna del documento emesso con l’indicazione della relativa data.
Indubbiamente si tratta di una situazione “anomala” che non si comprende come debba essere gestita. Il documento, in base alle indicazioni fornite dalle Entrate, si considera regolarmente emesso, ma i problemi maggiori potranno manifestarsi in sede di archiviazione sostitutiva.
È lecito domandarsi, qualora il servizio di archiviazione sostitutiva dovesse essere affidato alla società che ha fornito il software gestionale, come si potrà procedere ad archiviare un documento che, almeno formalmente, risulta emesso e poi scartato.
Il problema potrà essere superato solo affidando tale servizio all’ Agenzia delle Entrate. In questo caso costituirà oggetto di archiviazione sostitutiva anche il documento regolarmente consegnato come risulterà da “Fatture e corrispettivi”, ma scartato in base alle indicazioni risultanti dal software gestionale.
L’impossibilità di nuovo invio di una fattura scartata
In alcuni casi potrebbe non essere così agevole individuare le ragioni dello scarto. Il servizio di messaggistica non è sempre così chiaro e in alcuni casi l’individuazione delle ragioni che non hanno consentito il buono esito dell’operazione potrebbe essere non agevole.
Si avvicina velocemente la scadenza del 18 febbraio (il 16 cade di sabato), cioè del termine entro cui effettuare la liquidazione periodica di gennaio. Il contribuente avrà tempo fino alla predetta data per emettere nuovamente le fatture in precedenza scartate la cui effettuazione dell’operazione si considera avvenuta, secondo le regole dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, nel corso del mese di gennaio.
Se il contribuente riesce a rispettare la predetta scadenza, l’emissione tardiva del documento non darà luogo all’irrogazione di alcuna sanzione. Viceversa, se la fattura sarà emessa tardivamente, oltre la predetta data, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, quindi entro il 16 marzo 2019, la sanzione sarà ridotta dell’80%.
Se il contribuente non riuscirà a rispettare la data del 16 febbraio il problema riguarderà, tra l’altro, il risultato della liquidazione periodica.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la moratoria delle sanzioni non riguarda in nessun caso la regolarità della liquidazione periodica. Conseguentemente, sia che il contribuente riesca ad emettere la fattura scartata entro il 16 febbraio, sia nel caso in cui proceda all’emissione del documento oltre la predetta data, il soggetto passivo sarà comunque destinatario della relativa sanzione, qualora liquidi e versi un minor importo rispetto all’IVA effettivamente dovuta.
Si pone dunque il problema di come procedere qualora il contribuente, avendo ricevuto la comunicazione di uno o più scarti relativi a fatture emesse di operazioni effettuate nel periodo di liquidazione di gennaio, non sia stato in grado di emettere nuovamente i predetti documenti entro la scadenza della liquidazione periodica.
Al fine di evitare l’effettuazione del versamento di una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta, il contribuente potrà incrementare “manualmente” il risultato della liquidazione periodica aggiungendo anche l’IVA a debito delle fatture emesse e scartate attinenti alle operazioni poste in essere nel periodo di gennaio. Questa soluzione presenterà comunque il vantaggio di effettuare correttamente la liquidazione periodica, versando altresì la somma dovuta, tenendo conto delle operazioni poste in essere la cui esigibilità si sarà verificata nel corso del mese di gennaio 2019.
È corretto fare riferimento ad un’integrazione “manuale” in quanto il contribuente non avrebbe alcun titolo di registrare documenti emessi e successivamente scartati che, dal punto di vista fiscale, si considerano “inesistenti”.
Quando il contribuente riuscirà a comprendere le ragioni dello scarto e ad emettere le relative fatture post 16 febbraio 2019, si porrà il problema di far confluire l’IVA a debito nel periodo di liquidazione di gennaio in modo da “correggere” la liquidazione periodica anche se il contribuente nel frattempo, per il tramite di una “correzione manuale”, avrà versato l’importo correttamente dovuto.