L’obbligo di emissione della fattura elettronica è scattato dal 1° gennaio 2019.
La carta, però, non scomparirà completamente. In base alle prime stime è stato calcolato che cinque documenti su dieci continueranno ad essere emessi in formato analogico.
Deve poi considerarsi che quando le fatture sono emesse nei confronti di consumatori finali, cioè nei confronti di soggetti che non esercitano attività di impresa o professionali, deve essere consegnata una copia del documento in formato analogico. Su questo esemplare deve essere indicato che si tratta di una copia della fattura trasmessa al Sistema di Interscambio.
Questa situazione non riguarda però esclusivamente le persone fisiche che non esercitano alcuna attività, ma anche altri soggetti che si comportano, nella sostanza, come consumatori finali.
Holding pure
Le holding pure sono società che si limitano a detenere le quote di partecipazioni di altre società senza svolgere, in concreto, alcuna attività. Non pongono in essere alcuna prestazione neppure nei confronti delle società controllate.
La mera detenzione di quote di partecipazione e di titoli azionari non configura l’esercizio di un’attività ai fini IVA. Per tale ragione questi soggetti non sono in possesso della soggettività passiva ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972. Non possono conseguentemente esercitare il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto, come d’altra parte è stato precisato anche dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, nella sostanza, di società di fatto assimilate a soggetti privati non essendo neppure in possesso del numero di partita IVA.
Si pone dunque il problema di comprendere come comportarsi concretamente per ciò che attiene alla ricezione delle fatture passive.
Le holding pure sono iscritte nel Registro delle Imprese e sono certamente in possesso di un indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata. Tuttavia se l’indirizzo non viene comunicato ai propri fornitori che indicano, all’interno del file in formato XML il codice destinatario convenzionale di “0000000”, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica in base al codice fiscale della holding. In questo caso, però, la società si è comportata come un “privato”. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito internet riguardanti, però, i contribuenti minimi e i forfetari, non sorgerà neppure l’obbligo di archiviazione sostitutiva.
Il soggetto emittente la fattura, riscontrando che la holding non possiede neppure il numero di partita IVA, dovrà rilasciare copia della fattura emessa in formato analogico o nel formato in XML. Il documento attesterà che si tratta di una copia della fattura trasmessa al Sistema di Interscambio.
Contribuenti forfetari ed ex minimi
La medesima soluzione è stata indicata dall’Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda i contribuenti forfetari e gli ex minimi che, non potendo considerare in detrazione l’IVA, di fatto possono essere assimilati ai consumatori finali.
Se la fattura sarà loro inviata senza utilizzare l’indirizzo PEC saranno esonerati dall’obbligo di archiviazione sostitutiva. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una copia del documento emesso in formato digitale.
Non sarà così necessario, entro i tre mesi successivi rispetto alla scadenza del termine previsto per l’invio della dichiarazione dei Redditi, apporre la marca temporale a chiusura del procedimento di archiviazione sostitutiva.