Iperammortamento, superammortamento beni immateriali e bonus formazione 4.0. Patent box e credito d’imposta ricerca e sviluppo. Sabatini ter e voucher per Innovation Manager. È il puzzle di incentivi a disposizione delle imprese che intendono digitalizzarsi ed innovarsi.
Iperammortamento
L’iperammortamento “premia” l’acquisto o il leasing di beni che favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
Istituito con la legge di Bilancio 2017, è stato confermato dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 60-65), che ha rimodulato anche la misura della maggiorazione, differenziando il beneficio a seconda dell’importo degli investimenti effettuati.
Per effetto della proroga, l’agevolazione è applicabile anche agli investimenti (ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con riferimento alla misura dell’agevolazione, invece, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, secondo la nuova disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2019, la maggiorazione del costo dell’investimento è pari a:
– 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
– 100% per investimenti oltre l’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 50% per investimenti oltre l’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
Nessuna maggiorazione, invece, compete per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tale “nuovo” iperammortamento non si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Detti investimenti, infatti, rientrano nella vecchia normativa (articolo 1, comma 30 della legge n. 205/2017), con aliquota unica al 150% e nessun limite di massimo di investimento agevolabile e non devono essere considerati nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione (dal 170% allo 0%) applicabili ai sensi della nuova normativa.
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’applicazione del “vecchio” iperammortamento, ha, inoltre, chiarito che nei casi in cui l’acconto corrisposto entro il 31 dicembre 2018 dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%) – in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018 -, l’impresa non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019.
Tuttavia, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla “vecchia” normativa dettata dall’articolo 1, comma 30 della legge n. 205/2017, mentre il costo eccedente sarà agevolabile secondo la nuova disciplina prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge di Bilancio 2019.
Ad esempio, si supponga che l’impresa X al 31 dicembre 2018 abbia ordinato un macchinario 4.0, pattuendo un prezzo di 1.000.000, con acconto pagato per 200.000 euro (pari 20% del costo, limite minimo previsto dalla norma). Consegna a fine 2019 con prezzo a consuntivo di 1.100.000 euro.
In tal caso, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia delle Entrate, sull’importo contrattualizzato nel 2018 (1.000.000) spetta il “vecchio” iperammortamento del 150%, mentre sui 100.000 euro (costo eccedente rispetto a quello originario) si deve applicare il “nuovo” iperammortamento “a scaglioni”.
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Le imprese che beneficiano dell’iperammortamento possono godere anche del superammortamento del 40% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT), di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018. L’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato con l’iperammortamento.
Come chiarito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 229), tale maggiorazione è applicabile, ai fini fiscali, anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolati, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
Sabatini ter
Le PMI che vogliono fare investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software) possono contare anche sulla Sabatini ter.
Lo strumento prevede un contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di finanziamenti (bancari o in leasing), erogati da banche/società di leasing aderenti alla misura, di importo compreso tra i 20.000 euro e 2 milioni (anche frazionato in più acquisti), a copertura del 100% dei costi ammissibili, e della durata massima (compreso il preammortamento) di 5 anni.
Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia nella misura massima dell’80% del suo ammontare.
L’ammontare del contributo ministeriale è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% per i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti “Industria 4.0” (individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14036/2017 e successive modifiche ed integrazioni), e al 2,75% per tutti gli altri investimenti agevolabili non rientranti nella precedente categoria.
Lo sportello per la presentazione delle domande, grazie al rifinanziamento di 480 milioni di euro disposto dalla legge di Bilancio 2019, è di nuovo operativo dallo scorso 7 febbraio 2019 e resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus formazione 4.0
Per accrescere le competenze digitali dei dipendenti, le imprese (di qualsiasi dimensione, compresi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali) possono sfruttare il bonus formazione 4.0, prorogato dalla legge di Bilancio 2019 anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (2019, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il bonus spetta sul costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione (che devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali), finalizzate ad acquisire e/o consolidare conoscenze concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali (ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti).
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, il costo agevolabile non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, come previsto dalla legge di Bilancio 2019, il credito d’imposta – riconosciuto nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole e medie imprese e 200.000 euro per le grandi imprese – è pari al:
– 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
– 30% per le grandi imprese.
Credito d’imposta R&S
Il credito di imposta ricerca e sviluppo è uno strumento volto ad incentivare e ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa.
La disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo è stata (nuovamente) modificata dalla legge di Bilancio 2019, che ha apportato diverse innovazioni di ordine sostanziali, la cui entrata in vigore è prevista dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Una prima novità ha interessato la categoria delle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che è stata suddivisa in due tipologie:
– spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
È stata ritoccata anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros), che è stata differenziata tra:
– spese per la ricerca affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative;
– spese per la ricerca affidata ad altri soggetti, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo, le imprese controllate, controllanti e controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del TUIR).
È stato inoltre incluso tra le spese ammissibili il costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi/impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. Tali spese possono tuttavia essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
La legge di Bilancio 2019 è intervenuta anche sulla misura del credito di imposta e sulla modalità di calcolo. In particolare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%.
Altra novità riguarda l’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, che è stato dimezzato da 20 a 10 milioni di euro. Resta confermata, invece, la condizione che, al fine di fruire dell’agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro.
La legge di Bilancio ha infine riscritto, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
Patent box
Il patent box è il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti di software protetto da copyright, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di disegni e modelli e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Condizione fondamentale per il beneficio è che vi sia un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata al mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali agevolabili.
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari, le società in amministrazione straordinaria, in liquidazione e fallite.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Voucher innovation manager
Per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, le PMI(singole o in rete) hanno a disposizione anche la nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher.
La misura è valida nel 2019 e nel 2020, ma sarà concretamente fruibile a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che dovrà stabilire i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati accreditati a fornire i servizi di consulenza agevolati.
In relazione a ciascun periodo d’imposta, il contributo, erogato in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”, è riconosciuto in misura pari al:
– 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro, nel caso di micro e piccole imprese (come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione);
– 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro, nel caso di medie imprese (come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione).
In caso di adesione a un contratto di rete, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.