Cambia profondamente il quadro delle agevolazioni a sostegno del processo di transizione digitale delle imprese. Il riassetto, disegnato dalla legge di Bilancio 2020, ha decretato la fine del super ed iperammortamento, sostituiti da tre distinti crediti d’imposta: per gli investimenti in beni strumentali generici, per gli investimenti materiali Industria 4.0 e per gli investimenti immateriali Industria 4.0. La nuova Sabatini è stata rafforzata per gli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.
Un ventaglio di misure incentivanti per l’ammodernamento e la trasformazione tecnologica è disponibile dal 2020 per le imprese grazie alla legge di Bilancio (l. n. 160/2019).
Credito d’imposta investimenti
Una delle principali novità nel panorama delle agevolazioni a sostegno del processo di transizione digitale delle imprese, in vigore dal 1° gennaio 2020, è il nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.
Si tratta di tre distinti bonus, tutti e tre applicabili agli investimenti effettuati nel corso del 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).
Un primo credito d’imposta vale per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali Industria 4.0 (beni di cui all’ allegato A della legge di Bilancio 2017). Due le aliquote agevolative previste: 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e 20% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (beni di cui all’ allegato B della legge di Bilancio 2017) è previsto invece un credito di imposta del 15% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Ed infine, per gli investimenti in beni materiali strumentali generici (non Industria 4.0) è riconosciuto un credito del 6% del costo di acquisizione, entro il limite massimo di 2 milioni di euro.
Il beneficio ottenibile, quindi, dipende dal tipo di bene oggetto di investimento e se si superano i massimali previsti.
Tutti e tre i bonus possono essere fruiti dalle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
I professionisti, invece, sono ammessi solo al bonus per gli investimenti in beni materiali strumentali “generici” (non Industria 4.0).
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (tale cumulo, tuttavia, non dovrà portare al superamento del costo sostenuto).
Diversi i vincoli posti dalla normativa (dettata dai commi da 184 a 197 della legge di Bilancio 2020) ai fini della corretta fruizione dei crediti d’imposta:
- i beni strumentali per essere agevolati devono essere nuovi;
- siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- i beni agevolati non possono essere ceduti a titolo oneroso o essere destinati a strutture produttive ubicate all’ estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
In caso contrario, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il costo del bene dismesso/delocalizzato all’estero e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato (ma senza applicazione di sanzioni e interessi).
È inoltre necessario che nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si faccia espresso riferimento alle disposizioni della legge di Bilancio (commi da 184 a 194).
Ai fini della fruizione del beneficio spettante è inoltre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nuova Sabatini
Con il nuovo anno, è cambiata anche l’articolazione dei contributi della Nuova Sabatini, con l’arrivo di due nuovi contributi: uno a sostegno degli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e l’altro per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.
Nello specifico, dal 1° gennaio 2020, è previsto:
– un contributo del 2,75% per investimenti ordinari in beni ad uso produttivo, correlati all’attività di impresa;
– un contributo del 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura (Investimenti in tecnologie 4.0);
– un contributo del 3,575% per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
– un contributo del 5,5% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nessuna novità invece per quanto riguarda il funzionamento della misura. All’intervento agevolativo possono quindi accedere le PMI (anche estere, di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) a fronte di finanziamenti, deliberati da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla misura:
– di durata non superiore a 5 anni;
– di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
– interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Bonus formazione 4.0
Con 1° gennaio 2020, è stata inoltre rinnovata la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.
La principale novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
Cambiate anche le misure e i massimali del bonus. In particolare, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:
– alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese, la misura del bonus aumenta al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017).
Il credito d’imposta spetta per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
La base di calcolo del beneficio è il costo aziendale del personale dipendente (anche a tempo determinato e compresi gli apprendisti) per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e non il costo del corso di formazione. Sono ammissibili anche le spese per il personale impegnato come tutor o docente, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Le attività formative – anche svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line” – possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno oppure possono essere erogate da soggetti esterni (accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa) o essere commissionate:
– a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– a Istituti tecnici superiori (nuovi soggetti ammissibili dal 2020).
Ricerca, innovazione e design
Nel 2020, per le attività di ricerca, innovazione e design, le imprese hanno a disposizione quattro specifici crediti d’imposta.
In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati è invece previsto un bonus è pari al 6% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.
Se le attività di innovazione tecnologica sono destinate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta aumenta al 10% delle relative spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di designi ed ideazione estetica, infine, spetta un credito di imposta del 6% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.
Patent box
L’unico incentivo a restare invariato è il Patent box, il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono avvalersi dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa, fra cui ditte individuali, società di persone e capitali, enti pubblici e privati commerciali. Non è rilevante la dimensione e la forma giuridica dell’azienda. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari, le società in amministrazione straordinaria, in liquidazione e fallite.