Il presupposto oggettivo che consente la definizione dei processi verbali di constatazione individuato dal decreto fiscale 2019 all’art. 1, comma 1. La disposizione prevede che:
“Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. […] È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio […]”.
Due condizioni per definire il PVC
La data fondamentale in corrispondenza della quale devono essere monitorati tutti gli accadimenti e, in special modo, la ricezione e la notifica degli atti, è quella del 24 ottobre 2018, cioè la data di entrata in vigore del decreto fiscale.
La possibilità di definizione in rassegna richiede la presenza contestuale di due condizioni: una positiva e l’altra negativa:
– entro la data del 24 ottobre 2018, il contribuente deve aver ricevuto la consegna del PVC oggetto di definizione;
– entro la stessa data non deve aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento o non deve aver ricevuto un invito al contraddittorio.
Le due condizioni, una attiva e l’altra passiva, potrebbero precludere la possibilità della definizione in esame.
Ad esempio
Se il contribuente nel corso del mese di settembre 2018 ha ricevuto il PVC e, in data 20 ottobre dello stesso anno, un avviso di accertamento, non potrà accedere alla definizione agevolata. Per definire la propria posizione fiscale, ed evitare la lite con il Fisco, il contribuente avrebbe dovuto avvalersi della possibilità di definizione di cui all’art. 2, D.L. n. 119/2018, la cui rubrica è “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”. In tal caso il contribuente avrebbe dovuto versare integralmente le imposte, senza le sanzioni e gli interessi entro il termine previsto per impugnare l’atto.
La data di notifica dell’avviso di accertamento
In base alla disciplina in esame è dunque essenziale comprendere quando debba intendersi notificato l’avviso di accertamento eventualmente ricevuto a “cavallo” della data di entrata in vigore del decreto fiscale, e cioè prima o dopo la data del 24 ottobre 2018.
Non è infrequente che la notificazione degli atti tributari venga eseguita a mezzo del servizio postale, attraverso l’invio dell’atto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La norma generale di riferimento è costituita dall’art. 14, legge n. 890/1982. La Corte di Cassazione ha ritenuto che quando l’ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario. Conseguentemente, qualora l’Ufficio notifichi l’avviso di accertamento per il tramite del servizio postale non deve essere redatta alcuna relata di notifica.
L’art. 8, legge n. 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità, assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, “il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito […] è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso di comunicazione di avvenuto deposito […] in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma”, vale a dire, dalla data di spedizione della CAD ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore.
Si tratta dell’ipotesi di compiuta giacenza, ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale, la notificazione si intende perfezionata nei confronti del soggetto interessato, a prescindere dall’effettivo ritiro dell’atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione.
Ad esempio
Si consideri il caso in cui il servizio postale abbia tentato inutilmente di notificare l’avviso di accertamento il 9 ottobre 2018 e la notifica non sia stata possibile per l’assenza del destinatario. Se il giorno successivo, cioè il 10 ottobre. viene spedita la lettera di comunicazione di giacenza del plico presso l’ufficio postale, la notifica si intende comunque avvenuta il 20 ottobre. Ciò anche laddove il ritiro dell’avviso di accertamento sia ad esempio avvenuto il 25 ottobre.
Ai fini della possibilità di definizione è essenziale che la notifica per compiuta giacenza si sia perfezionata entro il 24 ottobre. In tale ipotesi il contribuente non potrà accedere alla definizione del PVC.
Se, invece, l’ufficio avesse tentato la notifica il 23 ottobre ed il contribuente avvia provveduto al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale il 26 ottobre, la notifica si intende perfezionata in corrispondenza della predetta data, cioè prima del compimento del decimo giorno. In tale ipotesi, stante la mancata notifica dell’avviso di accertamento entro il 24 ottobre 2018, avvenuta di fatto successivamente, sarà possibile accedere alla definizione del PVC.