E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020 il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, decreto Ristori, volto ad introdurre ulteriori misure di sostegno all’occupazione e alle imprese che, con i DPCM emanati nel corso del mese di ottobre, sono state costrette a sospendere o ridurre lo svolgimento delle proprie attività economiche.
Tra le altre misure introdotte d’urgenza, è stato previsto che i datori di lavoro privati che svolgono in via principale un’attività rientrante tra quelle dei codici ATECO riportati nell’allegato 1 del provvedimento, con sede operativa nel territorio italiano, hanno diritto a sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (art. 13, D.L. n. 137/2020)
Potenziali beneficiari
La sospensione dei termini in esame si applica ai datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
493210
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Trasporto con taxi
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493220
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Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
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561011
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Ristorazione con somministrazione
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561012
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Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
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561030
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Gelaterie e pasticcerie
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561041
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Gelaterie e pasticcerie ambulanti
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561042
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Ristorazione ambulante
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562100
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Catering per eventi, banqueting
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563000
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Bar e altri esercizi simili senza cucina
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591400
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Attività di proiezione cinematografica
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823000
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Organizzazione di convegni e fiere
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900400
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Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
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931110
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Gestione di stadi
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931120
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Gestione di piscine
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931130
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Gestione di impianti sportivi polivalenti
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931190
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Gestione di altri impianti sportivi
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931200
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Attività di club sportivi
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931300
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Gestione di palestre
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931910
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Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
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931999
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Altre attività sportive
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932100
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Parchi di divertimento e parchi tematici
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932910
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Discoteche, sale da ballo night club e simili
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932930
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Sale giochi e biliardi
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932990
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Altre attività di intrattenimento e di divertimento
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960410
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Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
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960420
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Stabilimenti termali
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960905
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Organizzazione di feste e cerimonie
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551000
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Alberghi
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552010
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Villaggi turistici
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552020
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Ostelli della gioventù
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552030
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Rifugi di montagna
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552040
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Colonie marine e montane
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552051
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Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
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552052
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Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
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553000
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Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
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559020
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Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
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493901
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Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
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773994
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Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
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799011
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Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
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799019
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Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
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900101
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Attività nel campo della recitazione
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900109
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Altre rappresentazioni artistiche
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900201
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Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
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900209
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Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
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920009
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Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
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949920
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Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
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949990
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Attività di altre organizzazioni associative
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I dati identificativi dei beneficiari verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento della sospensione contributiva.
Ripresa dei versamenti
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del decreto Ristori, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una delle seguenti modalità:
– versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Individuazione dell’unità produttiva
La possibilità di sospendere e rinviare di 4 mesi il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è riservata ai datori privati italiani e a quelli stranieri ma che hanno unità produttiva in Italia.
L’INPS ha più volte specificato che il concetto di unità produttiva deve essere individuato tramite la verifica della effettiva sussistenza delle seguenti caratteristiche essenziali:
– autonomia organizzativa;
– omogeneità rispetto ai fini dell’impresa;
– disponibilità di risorse umane in via continuativa;
– indipendenza tecnico-funzionale.
Disciplina degli aiuti di Stato
Il quarto comma dell’art. 13 del decreto Ristori stabilisce che I benefici connessi alla sospensione dei versamenti sono attribuiti in coerenza con la normativa UE vigente in materia di Aiuti di Stato: e ciò in quanto la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e le integrazioni salariali si applica solo ad alcuni settori produttivi e non alla generalità dei datori di lavoro.
La Commissione europea ha deciso di prorogare e ampliare di 6 mesi, precisamente fino al 30 giugno 2021, la portata del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia durante la pandemia di coronavirus.
Sospensione dei versamenti lockdown di primavera
Appare opportuno qui ricordare che, con riferimento alla sospensione dei versamenti introdotta dai precedenti decreti Cura Italia e Rilancio, il termine di presentazione delle relative istanze è stato differito dal 16 settembre 2020 al 30 ottobre 2020.
Con il messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, l’INPS, per quel che riguarda la ripresa dei versamenti, ha precisato che:
– entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
– entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.