E’ possibile presentare la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”, a partire dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. Con un nuovo provvedimento del 20 novembre 2020, la stessa Agenzia ha approvato il modello di istanza.
Contributi a fondo perduto: domanda entro il 15 gennaio 2021. Come presentarla
Al via i contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. Con il provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.
Per chi aveva già presentato la domanda prevista dal decreto “Rilancio” l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
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L’art. 1 del DL n. 137 del 2020 (Decreto Ristori) e l’art. 2 del DL n. 149 del 2020 (Decreto Ristori bis) hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti rispettivamente nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto Ristori o nella tabella dell’allegato 2 del Decreto Ristori bis, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza “Covid-19”.
Quanto al contributo del Decreto Ristori-bis, spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le regioni “rosse”, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del citato DL n. 149 del 2020.
In ogni caso non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020.
Nell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori bis deve essere indicato in primo luogo il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e va specificato se si è erede che prosegue l’attività del de cuius (con indicazione del codice fiscale del codice fiscale del de cuius).
Inoltre deve essere indicato se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.
Nell’istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Tra l’altro deve essere riportato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020.
Tra i dati, è necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.
Inoltre deve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza.
A partire dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”, via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).
Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell’istanza, in caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Tra l’altro è possibile presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell’istanza.
Dopo la presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.
L’Agenzia delle entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Quindi, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nella domanda e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Se dai controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate deve procede alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, laddove ne ricorrano i presupposti.
Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette i dati di relativa competenza:
-alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria;
-al Ministero dell’interno.
Ovviamente, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi.
Nelle istruzioni sono contenuti i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.
L’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori o nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:
-20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
-15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
-10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto ristori o nell’Allegato 2 al decreto ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata come segue:
-se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l’importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20, 15 o 10 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondete alla base di calcolo minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
-nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.