Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la mappa delle novità

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge delega (legge n. 155/2017).
Il provvedimento contiene la riforma organica delle procedure concorsuali, di cui al R.D. n. 267/1942, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. n. 3/2012), alterate da numerosi interventi normativi, di natura episodica e talvolta emergenziale che hanno generato vari indirizzi giurisprudenziali, con un incremento delle controversie pendenti e il notevole rallentamento dei tempi di definizione delle procedure concorsuali. Non solo, la riforma si è resa necessaria anche per le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, tra le quali si ricorda:
– il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;
– la raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono;
– il regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d’investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.
Di seguito si riporta una sintesi di quelle delle principali novità.

Disposizioni e principi generali

Nel decreto sono state definite le seguenti nozioni fondamentali della materia in esame:
– “crisi” intesa come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
– “insolvenza” intesa come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
– “sovraindebitamento” intesa come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il legislatore ha, dunque, introdotto il termine liquidazione giudiziale abbandonando la tradizionale espressione fallimento conformandosi così alla tendenza dei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare la negatività e il discredito, anche personale, che si accompagna al termine fallimento.
L’impulso alla soluzione della crisi deve partire dal debitore, infatti il decreto prevede che:
– l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
– l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Inoltre, il debitore ha il dovere di:
– illustrare la propria situazione in modo completoveritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
– assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
– gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.
Dall’altra parte è previsto che i creditori abbiano il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Il ritardo nel percepire i segnali di una crisi per un’impresa, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.
L’obiettivo principale della riforma è quello di consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività. Allo scopo sono stati individuati degli strumenti di allerta tra cui gli indicatori della crisi costituiti dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.
Sono state stabilite delle misure premiali per l’imprenditore che presenta all’OCRI istanza tempestiva di accesso alla composizione della crisi e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile. I benefici riconosciuti, cumulabili tra loro, sono in particolare:
– riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
– riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione assistita della crisi, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
– riduzione della metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi, nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
– proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;
– l’inammissibilità alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata, se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Nota bene: il decreto ai fini dell’applicazione delle misure premiali considera non tempestiva la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di accesso alla composizione della crisi oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
– l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
L’obbligo di segnalare i più significativi indizi di difficoltà finanziaria spetta inoltre:
– agli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria;
– ai principali creditori istituzionali come l’Agenzia delle entrate, l’INPS e gli agenti della riscossione delle imposte.

Organismo di composizione della crisi

L’obiettivo delle misure di allerta è quello di creare un luogo d’incontro tra le esigenze del debitore e dei suoi creditori secondo una logica di mediazione e composizione assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini di riduzione del contenzioso civile e commerciale.
A tale scopo, il decreto prevede, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
– l’istituzione di un apposito organismo (Organismo di composizione della crisi) che ha il compito di ricevere le segnalazioni, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
– la nomina di un collegio di tre esperti.

Piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione

Il decreto nella fase stragiudiziale punta sui piani attestati di risanamento e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dall’imprenditore con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione.

Procedura di sovraindebitamento

Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Non si potrà accedere a questa procedura se il consumatore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La riforma tiene conto dell’importanza che riveste l’istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l’attività di propri congiunti, per cui ha previsto norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Concordato preventivo

Con la riforma, l’istituto del concordato preventivo viene visto nell’ottica della continuità aziendale e, viene utilizzato, ricorrendone i presupposti, per assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori.
In pratica la proposta deve prevedere il superamento della situazione di crisi o d’insolvenza, mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell’impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori. La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi (nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori.

Esdebitazione

Un’altra novità della riforma è la disciplina della procedura dell’esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale, esdebitazione che consiste nella liberazione dai debitie comporta la inesigibilità da parte del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
Il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura se antecedente, il termine è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
– non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
– non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
– non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
– non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
– non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
La dichiarazione di inesigibilità nei confronti del debitore dei debiti concorsuali non soddisfatti, viene dichiarata dal tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni.
Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.