La norma dispone che il regime agevolato della cedolare secca, alternativo rispetto l’ordinaria tassazione IRPEF, sia esteso anche ai contratti aventi a oggetto locali commerciali. La legge di Bilancio 2019 è intervenuta direttamente sull’ambito applicativo dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo della disciplina della cedolare secca.
Quali sono le novità
Le disposizioni della legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 59) si sostanziano nella possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 21% (ovvero ove previsto del 10%) anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.
Il legislatore ha disposto alcune peculiarità normative, al fine di definire in modo puntuale il perimetro oggettivo e temporale entro il quale è possibile ricorrere alla disciplina in commento; senza modificare gli altri aspetti che caratterizzano l’istituto normativo vigente del regime facoltativo della cedolare secca.
Categorie catastali
La categoria catastale che può essere oggetto dell’estensione del regime opzionale è esclusivamente la categoria C1.
Classificazione catastale C/1
Rientrano nella categoria C1 i locali per l’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, ovvero negozi e botteghe.
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Tipologia di contratto
La scelta del legislatore, come precisato nella scheda di lettura del Servizio Studi del Dipartimento Bilancio della Camera dei Deputati, è di carattere antielusivo: non è possibile procedere alla risoluzione del contratto in essere per sottoscrivere, contestualmente, un altro contratto – tra le stesse parti e per lo stesso bene – con effetto dal 2019.
Cedolare secca: le norme in vigore
Il provvedimento istitutivo della cedolare secca è il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che dispone un vero e proprio regime facoltativo, grazie al quale si prevede il pagamento di un’unica imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (almeno per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
Nota bene
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
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Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva prevista dalla cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Nota bene
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato per il 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.
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Come si esercita l’opzione
Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere facoltativo e, pertanto, la sua applicazione è subordinata all’esercizio dell’opzione da parte del locatore.
Nota bene
L’opzione per il regime della cedolare secca è riservata al locatore, ovvero la persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.
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Inoltre, con lettera raccomandata occorre comunicare preventivamente all’inquilino l’adozione della cedolare secca e la rinuncia alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se contrattualmente previsto, a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT.
Requisiti del contratto di locazione
Secondo la disciplina della cedolare secca, non tutti gli immobili oggetto del contratto godono dei benefici citati e non tutti gli usi cui è destinato l’immobile rientrano fra quelli che fruiscono del regime.
Nota bene
Sono esclusi gli immobili con i requisiti per essere destinati ad uso abitativo, ma iscritti in una “diversa” categoria catastale – come uffici o negozi.
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Nota bene
L’Amministrazione finanziaria aveva precisato –
Con le circolari n. 26/E/2011 e n. 12/E/2016, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che non potevano fruire della cedolare secca, tra gli altri, i contratti di locazione:
– di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo;
– conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
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- dal reddito complessivo;
- ai fini degli oneri deducibili e delle detrazioni spettanti.
Incluso ai fini della determinazione dei requisiti reddituali per il calcolo:
- dell’Isee;
- del reddito per essere considerato a carico.