Il nuovo decreto-legge cd. Ristori bis, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 6 novembre 2020, prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito delle ultime misure restrittive previste dal DPCM 3 novembre 2020.
Tra le novità previste, il decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale apporta alcune modifiche ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto Ristori, in particolare dall’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
6 settimane aggiuntive del decreto Ristori
L’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ricordiamo – ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19 nel predetto arco temporale.
Qualora per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi d’integrazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020 con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), laddove collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, l’imputazione verrà attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.
Le novità del decreto Ristori bis
Ampliata la platea dei lavoratori beneficiari
La prima modifica apportate dal decreto-legge Ristori bis approvato venerdì scorso riguarda la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.
E’ stato infatti introdotto un nuovo comma 8-bis all’art. 12 del D.L. n. 137/2020 che prevede il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori, ossia il 29 ottobre 2020. Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 29 ottobre 2020.
Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Rimessione nei termini
Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dall’articolo 12, comma 7 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il predetto comma è stato interamente sostituito.
La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Una modifica molto opportuna: avevamo segnalato la discrasia della precedente previsione che, di fatto, non determinava effettive ricadute sui destinatari lasciando aperte situazioni che invece dovevano essere sistemate in quanto annunciate dalla circolare INPS n. 115/2020.
Il provvedimento adottato venerdì scorso, con le modifiche introdotte, pone rimedio alla carenza delle rimessioni previste dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ed anticipate dalla citata circolare INPS n. 115/2020.
L’articolo 3 del D.L. n. 125/2020 aveva infatti disposto il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini fissati dai commi 9 e 10 del D.L. n. 104/2020. Tuttavia, nelle remissioni di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 125/2020 non risultavano comprese tutte le scadenze fissate per fine settembre 2020.
Su tutte, quelle relative alle domande di accesso ai trattamenti il cui periodo di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro aveva avuto inizio nel mese di agosto 2020.
Tali domande dovevano essere presentate entro fine settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 104/2020 e non ai sensi dei commi 9 o 10 del medesimo provvedimento.
La nuova rimessione nei termini sposta al 15 novembre 2020 tutti i termini decadenziali di invio sia delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 che quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.