L’Anpal ha ridefinito l’intervallo temporale di legittima applicabilità del bonus occupazione sviluppo Sud, stabilendo che i datori di lavoro privati possono richiederlo unicamente con riferimento alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, fermi restando tutti gli altri requisiti. L’intervento dell’Agenzia, con il decreto n. 178 del 29 aprile 2019, si è tramutato in una vera e propria doccia fredda per aziende e professionisti che, alla luce del rifinanziamento della misura operato dalla Legge di Bilancio 2019 sia per questo che per il prossimo anno, avevano confidato nella possibilità di godere dello sgravio per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio. Si tratta di una presunzione che appare ragionevole non soltanto prendendo a riferimento gli anni passati, ma anche in analogia con quanto disposto per l’incentivo “gemello” Neet, per il quale invece l’INPS ha già dettato le modalità con cui è possibile portare a conguaglio l’incentivo spettante per le assunzioni operate nei mesi scorsi.
Requisiti di base
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate(art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:
N.B.
In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni incentivate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
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N.B.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
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Misura dell’incentivo
Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto. L’importo calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Aiuti di stato
In accordo con quanto previsto per gli anni precedenti, l’incentivo può essere fruito:
– assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.
Cumulabilità del beneficio
L’incentivo è cumulabile con:
– con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata e secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Assunzioni 2019 già effettuate
Il decreto Anpal esclude categoricamente dalla possibilità di richiedere lo sgravio i datori di lavoro che hanno già assunto a tempo indeterminato lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame. E’ ancora possibile sperare che, nelle more dell’emanazione della circolare INPS con le istruzioni per la fruizione dello sgravio, possa arrivare una rettifica del Decreto da parte dell’Agenzia stessa che magari possa specificare che il termine del primo maggio si sostanzia in una decorrenza di applicazione: in questo caso l’ammissibilità si estenderebbe alle assunzioni già effettuate da gennaio, ma lo sgravio sarebbe applicabile da maggio, ferma restando la durata complessiva di 12 mesi.