Bonus sud: nessun incentivo per chi assume nei primi quattro mesi del 2019?

L’Anpal ha ridefinito l’intervallo temporale di legittima applicabilità del bonus occupazione sviluppo Sud, stabilendo che i datori di lavoro privati possono richiederlo unicamente con riferimento alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, fermi restando tutti gli altri requisiti. L’intervento dell’Agenzia, con il decreto n. 178 del 29 aprile 2019, si è tramutato in una vera e propria doccia fredda per aziende e professionisti che, alla luce del rifinanziamento della misura operato dalla Legge di Bilancio 2019 sia per questo che per il prossimo anno, avevano confidato nella possibilità di godere dello sgravio per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio. Si tratta di una presunzione che appare ragionevole non soltanto prendendo a riferimento gli anni passati, ma anche in analogia con quanto disposto per l’incentivo “gemello” Neet, per il quale invece l’INPS ha già dettato le modalità con cui è possibile portare a conguaglio l’incentivo spettante per le assunzioni operate nei mesi scorsi.

Requisiti di base

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate(art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
b) età pari o superiore a 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017),
che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
La sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, deve essere ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna). Non assume alcuna rilevanza la residenza del lavoratore.
N.B.
In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni incentivate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Deve in ogni caso trattarsi di assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, contratto di apprendistato professionalizzante, sia full time che a tempo parziale.
N.B.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Misura dell’incentivo

Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto. L’importo calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è.

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Aiuti di stato

In accordo con quanto previsto per gli anni precedenti, l’incentivo può essere fruito:

1) entro i limiti del de minimis;
2) oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto oppure nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
– mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza ancora aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

– assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Cumulabilità del beneficio

L’incentivo è cumulabile con:

– l’incentivo previsto in favore di chi assume percettori di Reddito di cittadinanza (art. 8 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019);
– l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis della Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Decreto Dignità), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;

– con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Procedimento di ammissione all’incentivo

Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

L’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata e secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.

Assunzioni 2019 già effettuate

Il decreto Anpal esclude categoricamente dalla possibilità di richiedere lo sgravio i datori di lavoro che hanno già assunto a tempo indeterminato lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame. E’ ancora possibile sperare che, nelle more dell’emanazione della circolare INPS con le istruzioni per la fruizione dello sgravio, possa arrivare una rettifica del Decreto da parte dell’Agenzia stessa che magari possa specificare che il termine del primo maggio si sostanzia in una decorrenza di applicazione: in questo caso l’ammissibilità si estenderebbe alle assunzioni già effettuate da gennaio, ma lo sgravio sarebbe applicabile da maggio, ferma restando la durata complessiva di 12 mesi.

In caso contrario, i datori di lavoro in questione potranno proseguire il rapporto di lavoro senza alcun incentivo, oppure attendere che siano le Regioni e Province autonome a prevedere apposite misure regionali attivando i Fondi europei già stanziati fino al 2020.
Per quanto riguarda invece l’eventuale ipotesi di presentare ricorso contro il decreto Anpal, va tenuto presente che la norma prevista dalla Legge di bilancio 2019 prevede unicamente il finanziamento della misura in esame: non c’è alcun esplicito riferimento normativo ad una effettiva proroga dei relativi termini di applicazione del beneficio.