Bonus formazione 4.0 modulare in base alle dimensioni dell’impresa

Nel 2019 continua la possibilità per le imprese di fruire del bonus formazione 4.0.
Introdotto in via sperimentale per un solo anno dalla legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta è stato prorogato anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (2019, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) dalla legge di Bilancio 2019, che tuttavia ha ritoccato la misura del beneficio, differenziandola in base alla dimensione delle imprese.
Restano invariati invece tutti gli altri aspetti della disciplina, quali quelli riguardanti l’ambito soggettivo, le attività e i costi ammissibili e gli obblighi documentali ai fini della fruizione del bonus.

Le imprese, per la corretta applicazione del beneficio nel 2019, dovranno fare riferimento, per quanto compatibili, alle regole attuative dettate dal decreto interministeriale 4 maggio 2018 e ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018.

Ambito soggettivo

In relazione all’ambito soggettivo, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono ammesse sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività: il credito di imposta si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione (ammissibili) sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali.
Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, l’applicazione del credito d’imposta è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della misura gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale e gli esercenti arti e professioni.

Il beneficio non spetta anche alle imprese in difficoltà, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre per le imprese destinatarie di un ordine pendente di recupero di un aiuto dichiarato illegale e incompatibile dalla Commissione europea, l’utilizzazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data in cui avverrà la restituzione delle somme oggetto di recupero (“clausola Deggendorf”).

Attività di formazione ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Costituiscono, in particolare, attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali (ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti).
Sono, invece, escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività formative possono interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori – in totale sono 106 voci – nei quali svolgere la formazione).

Svolgimento attività formative

Sono considerate ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni, sia le attività formative organizzate internamente all’impresa, ossia direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno.

Qualora le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa sono ritenute ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Per quanto che riguarda le modalità di svolgimento delle attività formative, come chiarito nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammesse anche le lezioni svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Agli effetti della concessione dell’agevolazione, secondo le indicazioni fornite della suddetta circolare, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.
Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario predisporre almeno 4 momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3.

In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. È inoltre richiesto che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui 2 che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

Costi ammissibili

A seguito della proroga disposta della legge di Bilancio 2019, la misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Nel novero delle spese ammissibili rientrano anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate.
L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Non sono invece ammesse spese diverse da quelle indicate.

Intensità di aiuto

Secondo la nuova disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese, del 40% delle spese ammissibili, per quelle medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

– 300.000 euro per le piccole e medie imprese (PMI);
– 200.000 euro per le grandi imprese.

Per quanto riguarda l’esatta individuazione della dimensione aziendale, occorre fare riferimento a quanto previsto dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Condizioni

Il beneficio è subordinato alla condizione che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del D.Lgsl n. 151/2015, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Come specificato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, il deposito dei contratti può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it), anche successivamente allo svolgimento delle attività formative.

È inoltre richiesto che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa (ai sensi del DPR 445/2000), a ciascun dipendente sia rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Obblighi documentali

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
Per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito d’imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando che il credito d’imposta totale per ciascuna impresa (nel caso in cui il beneficio calcolato sulla base delle spese ammissibili raggiunga già tale massimale, nessuna maggiorazione può essere riconosciuta, sempre rimanendo l’obbligo di certificazione).
Ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.
Qualora le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno. Nel caso in cui le attività di formazione siano svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo, come indicato nella circolare n. 412088/2018, tale relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo.
Le imprese beneficiarie, inoltre, sono tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Qualora le attività di formazione siano svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo, secondo quanto precisato nella circolare n. 412088/2018, è possibile anche predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.

Nel caso in cui le attività formative siano organizzate in modalità “on line” o “e-learning”, nella circolare n. 412088/2018 viene precisato che, considerando che in caso di auto-formazione il docente è “sostituito” dalla piattaforma web, è sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019).

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, ma subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti. In pratica, la fruizione del credito d’imposta attraverso il suo utilizzo in compensazione non potrà avvenire prima dell’ottenimento da parte dell’impresa della certificazione della documentazione contabile.

Cumulabilità

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088/2018, il credito è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente.

Diversamente, nel caso in cui il credito in esame e l’aiuto alla formazione abbiano ad oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, è necessario verificare che il cumulo non superi l’intensità massima prevista dal Regolamento (UE) 651/2014, ossia il 50% di tutti i costi ammissibili.