Bonus e contributi a fondo perduto per imprese, professionisti e famiglie: cosa cambia nel 2021

La legge di Bilancio 2021 amplia il novero dei crediti d’imposta e dei contributi per imprese e professionisti per il 2021. Vengono infatti introdotti il bonus idrico da 1.000 euro per l’acquisto di bagni e rubinetti che favoriscano un minor consumo di acqua e un contributo per l’acquisto di auto ad alimentazione elettrica per i nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 30.000. Debuttano poi un credito d’imposta per i cuochi professionisti nonché contributi a fondo perduto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nei comuni dove sono situati santuari religiosi. Previsto anche un contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Il disegno di legge di Bilancio 2021 fa il pieno di bonus e contributi per imprese, professionisti e persone fisiche. Le novità arrivano con l’approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera.

Bonus idrico

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:
– la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
– la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Viene previsto che ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto è riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo.
Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.
Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un DM da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Attività economiche dei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

Intervenendo sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’articolo 59 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) viene esteso il riconoscimento dello stesso anche agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

Credito d’imposta in favore dei cuochi

Viene istituito un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa.
Il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, che esso è escluso da IRPEF e IRAP. È possibile, inoltre, cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’agevolazione in commento spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria.

PIR PMI

Viene attribuito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR, ovvero quei piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che (ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del D.L. n. 124/2019), per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.
Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenzeperdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi.
Esso è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24.
L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e ad esso non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione. Il comma 7 chiarisce che il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Bonus TV 4.0

Vengono assegnati 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della l. n. 205/2007, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Kit digitalizzazione

Al fine di ridurre il divario digitale, prevede la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.
Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni:
– un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
– non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;
– dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio con apposito DM.

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.
Il credito d’imposta è attribuito – dal 1° gennaio 2021 – ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.