Dal 25 maggio colf, badanti, baby sitter e tutti gli altri lavoratori domestici possono presentare la domanda per l’indennità Covid-19, riconosciuta dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Vengono erogati 1.000 euro, in unica soluzione, dall’INPS per i mesi di aprile e maggio (500 euro per ciascun mese) ai lavoratori domestici regolari con uno o più contratti in corso al 23 febbraio, a prescindere dalla circostanza che, durante il lockdown, l’attività lavorativa sia proseguita o che il domestico abbia fruito di un periodo di ferie o di permessi. Vediamo chi può chiedere il bonus all’INPS e con quale procedura.
Il bonus
L’articolo 85 del decreto Rilancio riconosce, in via transitoria, un’indennità in favore dei lavoratori domestici che avessero in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
L’indennità è attribuita, dall’INPS, nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 460 milioni di euro per il 2020 e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Non è ancora chiaro (la norma nulla dice, al riguardo) se l’indennità di 1.000 euro possa essere riconosciuta nel caso in cui i requisiti (che vedremo più avanti) siano soddisfatti per uno solo dei due mesi nonché per i casi in cui i rapporti di lavoro siano cessati o presentino una riduzione della durata al di sotto (sul tema, si veda il dossier parlamentare sul decreto Rilancio redatto ai fini dell’esame del ddl di conversione A.C. 2500, incardinato presso la Camera dei Deputati).
Chi può chiedere il bonus
Il bonus può essere chiesto dai lavoratori domestici se:
– non siano conviventi con il datore di lavoro;
– alla data 23 febbraio 2020 sussisteva almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’INPS;
– la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, è superiore a 10 ore settimanali (tale durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020);
– non sono titolari di pensione fatta salva l’ipotesi della percezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
– non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all’emergenza Covid-19 introdotte dal decreto Cura Italia o dal decreto Rilancio (bonus per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti Termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, professionisti ordinistici e altri percettori del reddito ultima istanza, percettori del reddito di emergenza e percettori del reddito di cittadinanza di importo inferiore a 500 euro mensili).
Sono esclusi dall’ambito dei beneficiari dell’indennità anche i titolari di rapporti di lavoro domestico interessati dalle procedure di emersione di cui all’art. 103 del decreto Rilancio.
Canali per la presentazione della domanda
Il bonus è erogato dall’INPS sulla base della domanda presentata direttamente dal lavoratore:
– attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito istituzionale dal 25 maggio;
– ovvero rivolgendosi al Contact Center.
La domanda può essere presentata anche attraverso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale. In questo caso le pratiche sono valutate, ai fini del finanziamento pubblico dei suddetti istituti, secondo il medesimo punteggio attribuito alle pratiche relative all’assegno sociale
Procedura
Prima di avviare la procedura di compilazione della domanda, il lavoratore deve munirsi:
– di un PIN rilasciato dall’INPS o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
– del codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale viene effettuato l’accredito dell’importo dovuto in caso di accoglimento della domanda. In alternativa, il lavoratore richiedente può scegliere la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.
Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, all’indirizzo IP, si accede alla pagina di presentazione del servizio.
Dal menu verticale a sinistra, selezionando la voce “Presentazione domanda“, si accede alla funzionalità che consente l’invio della domanda.
Il richiedente può quindi scegliere tra le tre seguenti opzioni:
1. primo inserimento della domanda;
2. domanda in bozza non ancora presentata (in tale caso il richiedente può completare la domanda eventualmente modificando le informazioni precedentemente fornite oppure eliminarla e procedere con l’acquisizione di una nuova richiesta);
3. domanda già presentata che blocca l’inserimento di una nuova domanda.
Il flusso di inserimento della domanda inizia con la visualizzazione dei dati anagrafici del richiedente che sono recuperati automaticamente dall’anagrafica centrale dell’INPS attraverso il codice fiscale.
Basterà cliccare sul pulsante “Avanti” per procedere con l’acquisizione delle informazioni tenendo conto che nei casi di residenza estera, di richiedente irreperibile o senza fissa dimora o con le informazioni della residenza non complete nell’anagrafica dovrà essere inserita la dimora abituale in Italia.
Completate le informazioni anagrafiche, la pagina successiva mostra le dichiarazioni per il richiedente.
Per poter proseguire con la presentazione della domanda, l’utente deve flaggare ogni check-box.
Successivamente devono essere inseriti i dati per il pagamento. Sono previste le seguenti modalità di pagamento:
– Bonifico domiciliato presso ufficio postale;
– Accredito su c/c bancario;
– Accredito su c/c postale;
– Libretto postale;
– Carta prepagata con iban.
Dopo aver specificato la modalità di pagamento, premere il pulsante “Avanti” per proseguire con la presentazione della domanda.
La pagina successiva mostrerà l’informativa sul trattamento dei dati personali che dovrà essere accettata.
La procedura di inserimento dei dati si chiude con il riepilogo dei dati inseriti che mostra in sola visualizzazione i dati inseriti dall’utente.
L’utente può quindi decidere di:
– modificare le informazioni inserite prima di procedere con la presentazione della domanda, premendo il pulsante Indietro
– eseguire il log-out dal sistema attraverso la voce di menù “Uscita” e collegarsi successivamente per completare e presentare la domanda corrente.
– presentare la domanda e scaricare la ricevuta in formato pdf.
Il lavoratore domestico che ha presentato la domanda può infine consultare lo stato della pratica e dei pagamenti grazie all’apposita funzione presente sul menù verticale del servizio ove è presente anche la funzione di “Modifica dati” per il pagamento, che consente tali informazioni per una domanda già presentata dall’utente, ma per la quale non si sia ancora provveduto alla liquidazione.