ANF: dal 1° giugno procedura telematica per le domande

Soglianetwork – Sportello telematico – nuovo servizio di trasmissione telematica degli assegni nucleo familiare

 

Lo studio per il tramite del servizio di sportello telematico offre la possibilità di invio telematico delle domande di ANF. La risorsa responsabile del servizio telematico è Anna Sessa che è reperibile al numero di telefono 089/821138 e all’indirizzo mail sportellotelematico@soglianetwork.eu.

L’obbligo nasce per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la possibilità di continuare a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF DIP, sono obbligati dal 1° giugno 2019 ad accedere alla procedura telematica per inoltrare l’istanza direttamente all’INPS, per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

In mancanza di tale adempimento, posto interamente a carico del lavoratore dipendente, i datori di lavoro non potranno in alcun modo erogare l’ANF nel LUL a partire dal mese di luglio, ferma restando la possibilità di recuperare il dovuto nei mesi successivi.

Tabella riepilogativa

Fino al 31 maggio 2019 Dal 1° giugno 2019
In presenza di domande di ANF presentate in modalità cartacea il calcolo dell’importo teoricamente spettante poteva essere effettuato dal datore di lavoro confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto. La presentazione delle domande di ANF è ammessa unicamente con modalità telematiche. L’INPS provvede in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.

I datori di lavoro recuperano l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility, disponibile sul “Cassetto previdenziale aziendale”. Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante. Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui, per l’erogazione degli ANF da parte del datore di lavoro è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’INPS era necessario presentare apposita domanda di autorizzazione all’INPS che, a seguito di istruttoria, rilasciava all’utente il modello di autorizzazione ANF43 da allegare alla domanda (ANF/DIP) e consegnare al datore di lavoro. Il soggetto interessato richiedente è tenuto a presentare specifica domanda di autorizzazione ANF telematica all’INPS, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione, in quanto è l’INPS a procedere direttamente all’istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento è inviato al richiedente con le consuete modalità.