Pagamenti fiscali rinviati per molti, ma non per tutti. Oggi, 18 maggio 2020, sono chiamati alla cassa quei contribuenti – titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo – che nel mese di aprile 2020 non hanno registrato un calo di fatturato rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019 sono tenuti al versamento:
– delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
– dell’IVA;
– dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione dei versamenti
L’art. 18 del decreto Liquidità ha previsto per talune categorie di contribuenti e al ricorrere di specifiche condizioni la sospensione di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 e nello specifico:
– per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispettivamente di almeno il 33% o il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell’anno precedente, sono rispettivamente sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) IVA;
c) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
– per gli enti non commerciali, compresi, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa devono versare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta e i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020;
– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell’anno precedente, sono sospesi i versamenti IVA da effettuati nei aprile e maggio 2020.
Nota bene
Il decreto Rilancio ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine entro il quale i contribuenti sono tenuti ad effettuare i versamenti sospesi, in un’unica soluzione o in 5 rate di pari ammontare, di cui la prima da corrispondersi a partire da tale data.
Il mancato soddisfacimento di queste condizioni comporta quindi la necessità per i suddetti soggetti di provvedere al versamento delle imposte dovute entro il 18 maggio 2020.
Ravvedimento operoso
Ora appare evidente come anche in assenza delle predette condizioni necessarie per poter beneficiare della sospensione dei versamenti delle imposte in questione e dei contributi previdenziali, i contribuenti potrebbero comunque trovarsi nella difficoltà (impossibilità) di procedere al pagamento di quanto dovuto entro le scadenze ordinariamente previste.
Pertanto, nell’impossibilità finanziaria di poter adempiere al versamento dell’IVA, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai contributi INAIL e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, il contribuente potrebbe scegliere di differirne il pagamento, facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Detto istituto – di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – permette al contribuente di “ravvedere” il mancato pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste accordando a questi la riduzione delle sanzioni. Nello specifico la sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 pari al 30% dei versamenti non effettuati (sanzione che si riduce al 15% se i versamenti dovuti vengono effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista) si riduce come segue:
– a 1/15 del minimo per giorno per ritardi nel pagamento fino a 14 giorni dalla scadenza prevista;
– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione del mancato versamento avviene entro 90 giorni dalla data prevista per il pagamento;
– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la consegna del PVC.