Assegno nucleo familiare: limitati i professionisti abilitati a trasmettere le domande

Le nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare rischiano di creare più di un disagio a lavoratori e datori di lavoro e (verosimilmente) vantaggi solo all’INPS.

Ci riferiamo alle novità introdotte dall’INPS con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 che ha modificato dal 1° aprile 2019 le vecchie regole per ottenere la prestazione da parte dei lavoratori.

Semplificazione o complicazione?

Fino a marzo 2019, infatti, la richiesta veniva di regola effettuata direttamente al datore di lavoro che, esaminata la documentazione del lavoratore e/o le autocertificazioni previste, provvedeva direttamente alla erogazione, verificandone i presupposti.

A seguito della circolare n. 45/2019 l’istituto ha invece modificato le regole previste, subordinando l’erogazione dell’assegno ad una apposita richiesta telematica a cura del lavoratore da effettuarsi esclusivamente in via telematica.
Una modalità che, indubbiamente, rappresenterà una semplificazione delle procedure per l’INPS che non dovrà più basarsi sulla documentazione presentata dai lavoratori alle aziende in quanto gli assegni potranno essere riconosciuti solo a seguito dell’autorizzazione dell’Istituto ai datori di lavoro.

Di converso, tuttavia, tali procedure inevitabilmente determineranno anche un aggravio di adempimenti per i lavoratori, i quali si troveranno costretti a fare ricorso, direttamente o indirettamente, a procedure telematiche per ottenere una prestazione finora riconosciuta attraverso una semplice richiesta ai datori di lavoro su moduli appositamente previsti dall’istituto facendo ricorso all’autocertificazione dei dati.

Istruzioni dell’INPS

La circolare INPS n. 45/2019 prevede che le domande debbano essere presentate mediante uno dei seguenti canali:

– WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
E, ad aumentare i disagi, saranno anche le limitazioni dei soggetti ai quali ci si potrà rivolgere per la presentazione telematica delle domande.
Con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019 l’Istituto ha infatti precisato che, oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

Patronati che, tra incremento delle domande di accesso ai trattamenti pensionistici determinati dalla quota 100 e richieste di reddito di cittadinanza, dovranno affrontare anche il grande flusso di domande per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare.

Esclusi i consulenti del lavoro

Oltremodo, risultano esclusi gli altri soggetti abilitati dall’Istituto ad operare quali intermediari dell’Istituto.

Un’esclusione che ha subito suscitato le reazioni dei consulenti del lavoro i quali hanno parlato di “discriminazione tra intermediari telematici, non tutti autorizzati alla nuova trasmissione della documentazione ANF”.
Si tratta, infatti di un adempimento legato alla gestione del rapporto di lavoro, materia strettamente regolamentata dall’art. 1 della legge 12/79, che ne elenca anche le modalità e i soggetti abilitati per ricevere la delega a operare in vece del datore di lavoro.
Ad accrescere le perplessità dei consulenti del lavoro il fatto che l’Istituto, nel motivare l’esclusione, ha tra l’altro fatto riferimento alla necessità di garantire il corretto trattamento di dati sensibili.
Situazione effettivamente discutibile posto che la documentazione che oggi non è più gestibile perché costituirebbe un non corretto trattamento di dati sensibili, come è noto, è da decenni che viene gestita e trattata dai datori di lavoro e dai loro consulenti. Senza contare che dati analoghi sono comunque gestiti dai medesimi soggetti per altri adempimenti legati al rapporto di lavoro.
I consulenti del lavoro, a tal proposito, hanno infatti messo in evidenza alcuni dei dati che sono comunicati al datore di lavoro dai titolari degli stessi per tutta una serie di attività necessarie e connesse alla gestione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano ad esempio:
– i dati anagrafici e reddituali per il calcolo delle detrazioni di imposta e degli stessi assegni familiari;
– le situazioni sanitarie personali di vario genere ai fini del collocamento obbligatorio;
– la natura dell’infortunio “in itinere” e sul lavoro;
– la situazione debitoria personale nel caso di cessione del quinto dello stipendio;
– la situazione debitoria personale nel caso di pignoramenti presso terzi.

Cosa succederà dal 1° luglio 2019?

C’è dunque da aspettarsi possibili criticità nella gestione delle prossime richieste di assegni per il nucleo familiare, in particolare a partire dal mese di luglio prossimo, data in cui le vecchie domande presentate lo scorso anno scadranno, in quanto dovranno essere presentate le nuove richieste relative al periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2020.
Dopo il mese di giugno 2019, infatti, i datori di lavoro non potranno più procedere alla erogazione degli assegni fin tanto che le domande telematiche presentate dai lavoratori non saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Più specificamente, l’INPS individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Tali importi saranno messi a disposizione dall’istituto al datore di lavoro che potrà prenderne visione – come indica la circolare 45/2019 – attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, nel Cassetto previdenziale aziendale.
Il datore di lavoro dovrà periodicamente effettuare il calcolo dell’importo effettivamente spettante al lavoratore tenendo conto sia del rapporto di lavoro instaurato che della prestazione svolta nel periodo di paga.
Nulla cambia invece per quanto concerne il conguaglio delle somme corrisposte al lavoratore che continueranno ad essere esposte nelle denunce contributive mensili.
Nessuna modifica anche sulla gestione degli arretrati che potranno essere corrisposti dal datore di lavoro solo per i periodi di paga in cui il lavoratore era in forza presso l’azienda.