Definizione Agevolata: Saldo e Stralcio

La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle notificate dall’Agenzia Entrate– Riscossione per i contribuenti persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica. I debiti oggetto dell’agevolazione sono i:

  • tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali;
  • contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenza complementari o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS.

 

L’agevolazione è riconosciuta ai contribuenti con un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500;
  • il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500;
  • il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000.

 

Il contribuente deve manifestare la volontà di procedere con la definizione mediante la presentazione di apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, scegliendo se versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate.

 

In assenza dei requisiti per accedere alla definizione in oggetto, i debiti inseriti nella suddetta istanza sono automaticamente inclusi nella rottamazione ter. Inoltre, in caso di mancato accoglimento del “Saldo e Stralcio”, la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e Stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione- ter) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascun di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 90 novembre degli anni 2020 e 2021.