La normativa antiriciclaggio (art. 47, D.Lgs. n. 231/2007) prevede che alcuni intermediari finanziari tenuti agli adempimenti in materia (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, poste, etc.) debbano trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF), con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
A questo proposito l’UIF con istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua dette operazioni, i dati e le informazioni e definisce le relative modalità di trasmissione.
Il nuovo criterio
Con il provvedimento adottato il 28 marzo 2019, l’UIF, nel contesto sopra delineato, ha individuato un nuovo criterio oggettivo che fa scattare le segnalazioni da parte di banche e enti assimilati
Si tratta in concreto dei dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
Devono essere sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
Inoltre per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.
Da evidenziare che:
a) per cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con gli istituti di credito; in caso di rapporti cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
b) l’esecutore si identifica in colui che opera in nome e per conto del cliente in virtù di delega o di poteri di rappresentanza.
Le ragioni del nuovo criterio
L’UIF ricorda che la normativa antiriciclaggio vieta il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi salvo non venga eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Inoltre, la Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha evidenziato che le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi.
Da qui la necessità di acquisire su tali operazioni in contante dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l’impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, per l’approfondimento di operazioni sospette e per l’analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Dati e modalità di segnalazione
Gli intermediari finanziari citati inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di cui si è detto
Si tratta in particolare di: data, importo e causale dell’operazione; filiale o punto operativo in cui è stata disposta; numero del rapporto continuativo movimentato; dati identificativi del cliente, esecutore e titolare effettivo.
Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
L’obbligo decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).