Anche per il 2018 il Ministero del Lavoro ha confermato la riduzione contributiva per le imprese edili. Tale agevolazione risale al 1995 (art. 29 D.L.244/95) ma solo dal 2008, con l’entrata in vigore della legge n. 247/2007, ha trovato una applicazione automatica e permanente.
Aziende interessate
Il diritto alla riduzione spetta per i datori di lavoro operanti nel settore edile classificati nel settore industria (codici statistici contributivi da 11301 a 11305) e nel settore artigiano(codici statistici contributivi da 41301 a 41305) nonché con codici ATECO 2007 da 412000 a 439909 e codici ISTAT da “45.11” a “45.45.2”
Misura della riduzione contributiva
La riduzione contributiva anche per l’anno 2018 è stata confermata nella misura dell’11,50%con D.M. 4 ottobre 2018. La contribuzione dovuta all’INPS sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto:
– della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente
– del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (che viene versato unitamente al contributo per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI);
– delle misure compensative eventualmente spettanti per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
La riduzione spetta anche sui premi assicurativi INAIL relativi alla assicurazione infortuni e silicosi esclusi i premi speciali artigiani e va applicata in sede di autoliquidazione.
Nei confronti dell’INPS la riduzione contributiva effettiva per l’anno 2018 è la seguente:
Imprese industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti
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Anno 2018, operai a tempo indeterminato: 9,57% (*) x 11,50% = 1,10%
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Anno 2018, operai non a tempo indeterminato: 10,97% (*) x 11,50% = 1,26%
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Imprese industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti
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Anno 2018, operai a tempo indeterminato: 10,17% (*) x 11,50% = 1,17%
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Anno 2018, operai non a tempo indeterminato: 11,57% (*) x 11,50% = 1,33%
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Imprese artigiane
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Anno 2018, operai a tempo indeterminato: 7,52% (*) x 11,50% = 0,86%
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Anno 2018, operai non a tempo indeterminato: 8,92% (*) x 11,50% = 1,03%
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(*) Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versa il TFR ai Fondi pensione o al Fondo Tesoreria Inps, tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% ai Fondi di garanzia per il TFR nonché della quota parte di esenzione del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (0,28% nel 2017).
Esempio di calcolo
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Impresa industria edile fino a 15 dipendenti – operaio tempo pieno – a tempo indeterminato
Retribuzione imponibile INPS dal 01/01/2018 al 31/12/2018 € 21.000,00
Sgravio INPS: 21.000 x 9,57% = 2.009,70 x 11,5% = 231,12
Oppure: 21.000 x 1,10% = 231,00
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Beneficiari dello sgravio
La riduzione spetta sull’ammontare delle retribuzioni dovute per gli operai occupati con orario a tempo pieno (40 ore settimanali) sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Lo sgravio contributivo spetta anche nei casi in cui il lavoratore non abbia raggiunto le 40 ore (per assenze non giustificate) ma sia stata versata la contribuzione virtuale fino a concorrenza dell’orario contrattuale. In tal caso la riduzione si applica anche sulla stessa contribuzione virtuale (circ. INPS 269/1995).
La fruizione dell’incentivo compete anche nel caso di assenze dovute a:
– malattia, infortunio, maternità, congedo parentale e congedo matrimoniale;
– ferie e permessi contrattuali;
– assenze ingiustificate con perdita della retribuzione sanzionate disciplinarmente;
– aspettative e altre cause di sospensione legale o contrattuale;
– cassa integrazione;
– sciopero;
Non spetta invece:
– per il personale impiegatizio;
– per gli apprendisti;
– per i lavoratori con contratto a tempo parziale;
– per i lavoratori che godono di altre agevolazioni contributive (es: assunti con esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014 o legge 208/2015, assunti dalle liste di mobilità, ecc)
– per i lavoratori intermittenti;
– ai lavoratori interessati a contratti di solidarietà.
Condizioni per accesso al beneficio
Per poter beneficiare dello sgravio le aziende edili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) regolarità contributiva attestata tramite il DURC;
2) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e locali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3) rispetto della normativa sul minimale contributivo;
4) i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
La sussistenza dei predetti requisiti deve essere autocertificata all’INPS tramite l’invio dell’istanza telematica “Rid Edil” disponibile sul sito INPS all’interno del cassetto previdenziale aziende. In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”.
Le istanze devono essere inviate entro il 15 marzo 2019.
Le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens sono state indicate nella
circolare n. 118 del 13 dicembre 2018.
Da ricordare che l’ultimo flusso utile per fruire della riduzione contributiva in edilizia per l’anno 2018 è quello di competenza del mese di febbraio 2019, pertanto il beneficio può essere recuperato entro il 16 marzo 2019.