Nuovo regime forfettario: come calcolare il reddito imponibile

A decorrere dal 2019 viene prevista, per i contribuenti di dimensioni minime, la rivisitazione del regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018 con un “nuovo” regime che prevede il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta: l’art. 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, nella sostanza, riscritto il precedente regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ampliando la platea dei soggetti che vi possono accedereinnalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i soggetti e riducendo requisiti necessari per fruire del regime.

Attenzione

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di determinati requisiti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusionepreviste: a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.
Il regime forfetario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.

Requisiti di accesso e permanenza nel regime

Possono accedere (e permanere) al regime i soggetti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto aderisca al regime forfetario e a prescindere dal settore economico di appartenenza.

Attenzione

Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Esempio

In presenza di esercizio contemporaneo di una attività di commercio all’ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici ATECO con ricavi pari a € 37.000 e di un’attività di intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1 con provvigioni pari a € 25.000 il contribuente potrà accedere al regime forfetario poiché la somma dei ricavi complessivi (37.000 + 25.000 = 62.000) è inferiore al limite dei 65.000 euro.
I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il “nuovo” regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto: è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione dei redditi, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

Cause di esclusione dal regime

Ulteriormente, non possono aderire al regime dei forfetari i contribuenti che nello stesso periodo d’imposta di eventuale fruizione del regime agevolato:
a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito quali:
– agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
– vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– commercio dei fiammiferi(art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);
– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995);
b) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993);
d) partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Attenzione

L’introduzione del riferimento alle società a responsabilità limitata “non in regime di trasparenza” va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà economiche riconducibili a quel socio che svolge l’attività in regime forfetario.
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione. Si segnala, inoltre, che dalla norma viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal regime forfetario.

Attenzione

Il contribuente forfetario può effettuare le seguenti operazioni con l’estero:
– cessioni di beni intracomunitarie;
– acquisti di beni intracomunitari;
– prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi;
– importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.L. n. 331/1993 (comma 58, lett. e)).

Determinazione del reddito e aliquote da applicare

I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Coefficienti di redditività distinti per codice ATECO
Coefficiente
di redditività
Settore
Codice attività
40%
Industrie alimentari e delle bevande
10 e 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
54%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 e 47.89
86%
Costruzioni e attività immobiliari
41, 42, 43, 68
62%
Intermediari del commercio
46.1
40%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55 e 56
78%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88
67%
Altre attività economiche
da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Nel caso di imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del T.U.I.R., l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Viene confermata la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per iprimi 5 anni dell’attività in presenza di determinati requisiti previsti al comma 65 della legge n. 190/2014:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

Rettifica della detrazione IVA

L’applicazione del regime comporta, altresì, la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (comma 61).
Si ricorda che, nel caso di ingresso nel regime, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.