L’attesa circolare dell’INPS sull’apprendistato fa chiarezza su alcuni dubbi che erano stati sollevati dai commentatori in occasione del rilascio delle istruzioni per il recupero dell’incentivo legato all’assunzione di lavoratori con il contratto di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, altrimenti detto di primo livello.
In particolare, la circolare n. 108/2018 rivede la posizione precedente espressa sull’incentivo per le assunzioni con apprendistato di base, ripristinando il corretto assetto contributivo e consentendo ai datori di lavoro il recupero del beneficio pregresso.
In cosa consiste l’incentivo
Lo sgravio è stato introdotto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 e dopo alcune proroghe annuali è stato reso definitivo dall’art. 1 comma 110 lettera d) della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
L’incentivo consiste nelle seguenti agevolazioni:
a) non si applica il contributo di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, della legge Fornero, legge n. 92/2012). In caso di licenziamento o di mancata conferma del lavoratore durante al termine del periodo formativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
c) è riconosciuto a favore dei datori di lavoro lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI, pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui si accompagna l’esonero dell’aliquota dello 0,30% del contributo previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978 destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, che viene riscosso congiuntamente al contributo ASpI.
L’incentivo si applica solo a favore del datore di lavoro, pertanto per il lavoratore apprendista continua ad essere dovuta per intero l’aliquota contributiva a suo carico, attualmente fissata nella misura del 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione.
Per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo, continua ad applicarsi il regime contributivo per l’apprendistato per un ulteriore anno (art. 47. Comma 7 D.Lgs. n. 81/2015), tuttavia, lo sgravio in oggetto opera solo per la durata ordinaria del rapporto di apprendistato di base, non si applica quindi all’ulteriore anno dopo il termine dell’apprendistato (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 150/2015).
Prime indicazioni sul regime contributivo applicabile
Con il messaggio 2499/2017, l’INPS aveva interpretato la disposizione normativa stabilendo che il legislatore aveva voluto modificare l’assetto contributivo per l’apprendistato di primo livello stabilendo un’aliquota unica generalizzata del 5%, a prescindere dal requisito occupazionale del datore di lavoro.
Sulla base di tale interpretazione, l’incentivo all’assunzione, per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti si trasformava invece in un aggravio dei costi in quanto loro per il primo anno di contratto, senza fruire di agevolazioni, versano solo 1,5% a proprio carico che sale al 3% per il secondo anno e al 10% dal terzo anno in poi.
Apparve subito evidente come questa decisione penalizzava i datori di lavoro fino a 9 dipendenti e favoriva quelli di maggiori dimensioni, in contrasto sia con la finalità della disposizione del 2006 che aveva ridotto l’aliquota contributiva per le aziende fino a 9 dipendenti per agevolare l’inserimento lavorativo dell’apprendista nelle aziende di piccole dimensioni al fine di favorirne la qualificazione professionale, sia con lo spirito del legislatore che con l’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 definisce la misura agevolativa in commento “Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca.”.
Non si comprendeva, infatti, come una forma incentivante potesse tramutarsi in una penalizzazione contributiva per le piccole imprese.
Nuove istruzioni dell’INPS
Con la circolare n. 108/2018 l’INPS, anche a seguito di approfondimenti con il Ministero del lavoro, rivede la propria posizione ripristinando l’assetto contributivo per gli apprendisti di base assunti dalle aziende fino a 9 dipendenti, consentendo il recupero di quanto versato in più.
A seguito dei chiarimenti forniti, l’incentivo per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti si applica sull’aliquota del 10% dovuta dal 25° mese in poi, lasciando inalterato il regime contributivo ridotto per i primi 24 mesi.
Pertanto, per le assunzioni di apprendisti di base assunti a decorrere dal 24 settembre 2015, i datori di lavoro fino a 9 dipendenti, sono tenuti a versare la contribuzione nelle seguenti misure:
– 1,5% per i primi 12 mesi di durata del contratto:
– 3% per i successivi 12 mesi;
– 5% per il periodo successivo ai primi 24 mesi, fruendo dell’agevolazione fino alla fine della durata del contratto di apprendistato.
I datori di lavoro interessati possono recuperare quanto versato in più rispetto al nuovo assetto contributivo. A tal fine, a decorrere dal mese di dicembre 2018 espongono i dati degli apprendisti di base, secondo le dettagliate istruzioni operative illustrate al punto 4.1 della circolare n. 108/2018 versando la contribuzione dovuta in relazione ai mesi di durata del rapporto di apprendistato.
Il recupero di quanto versato in più può essere effettuato nei mesi di dicembre 2018 o gennaio 2019 utilizzando il codice causale “L602”.
Per completezza, si ricorda che il codice ha validità solo due mesi per motivi di controllo interni all’Istituto di previdenza ma che, secondo le regole generali del rapporto previdenziale, il recupero di quanto versato in più può essere fatto anche successivamente, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive mediante la richiesta di ticket all’Inps e il successivo invio di un flusso di variazione dell’Uniemens.