Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018) contiene i capisaldi della pace fiscale ovvero rottamazione-ter, condono per le cartelle fino a 1.000 euro, dichiarazione integrativa con flat tax, sanatoria delle liti pendenti e potenziali.
Con questo intervento l’Esecutivo intende sanare i rapporti pendenti tra Fisco e contribuente con un duplice obiettivo:
– da un lato, generare cassa per le finanze;
– dall’altro, ridare respiro a persone che vorrebbero avviare un’attività economica ma non possono farlo per via della debitoria pregressa con l’Erario.
Rottamazione ter e stralcio delle mini-cartelle
Riguardo alle modalità operative con cui si intende intervenire, il decreto contiene le disposizioni per una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento (rottamazione ter).
Come per le precedenti versioni, anche in questa nuova rottamazione si mira ad abbattere totalmente sanzioni ed interessi di mora sui carichi affidati agli agenti della riscossione. Questa volta però è previsto – in alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 – un lasso temporale più ampio per il pagamento rateizzato: 10 rate semestrali in 5 anni con interessi di dilazione sulle rate a partire dal 1° agosto 2019 al 2%.
A poter rientrare nella rottamazione saranno le cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, riguardanti i debiti erariali e previdenziali a titolo di capitale, interessi iscritti a ruolo ed aggi, diritti di notifica e spese esecutive, per i quali il contribuente farà richiesta di accesso alla definizione entro il 30 aprile 2019 con apposita dichiarazione.
Saranno esclusi i tributi a gettito comunitario e quindi in particolare l’IVA, per la quale sarà possibile sgravare sanzioni e interessi ma non il capitale; sono altresì escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, nonché multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze di condanna.
Inoltre, il pagamento della prima o unica rata consentirà l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima della definizione e sarà possibile eseguire i pagamenti anche in compensazione con i crediti vantati presso la Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e servizi.
A differenza delle precedenti rottamazioni non è prevista la possibilità del lieve inadempimento: il contribuente dovrà onorare tempestivamente alle scadenze previste altrimenti vedrà decadere il beneficio.
Tuttavia, parte dell’esecutivo ha spinto fino alla fine affinchè la pace fiscale comprendesse anche un “saldo e stralcio”, nell’intento di riabilitare i soggetti con cartelle pendenti. Per questo motivo è stata introdotto il condono per le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro: lo “strappa-cartelle”, così come è stato definito, prevede l’annullamento dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2018 fino ad un importo massimo di 1.000 euro. Nel condono si ricomprendono non soltanto i debiti erariali ma anche quelli per multe della strada ed imposte locali.
L’impatto è notevole: investe il 25% circa dei carichi affidati all’agente della riscossione e coinvolge circa 10 milioni di contribuenti.
Il decreto fiscale contiene poi la previsione della dichiarazione integrativa speciale. Si tratta di una sanatoria che riguarda quanti hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel periodo 2013-2017, ai quali è data la possibilità di far emergere maggiori imponibili rispetto a quelli dichiarati nel limite massimo di 100.000 euro per ogni anno di imposta e del 30% incrementale rispetto all’anno precedente. Su tali importi si applicherà una flat tax del 20% con possibilità di aderire in unica soluzione entro maggio 2019. La sanatoria non sarà ammessa per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Liti pendenti e potenziali
Oltre alle cartelle esattoriali rientrano nella pace fiscale anche le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ricomprendendo quindi anche quelle in Cassazione. In linea generale è prevista la possibilità di chiudere la lite con il Fisco attraverso il pagamento integrale del tributo ma con lo sgravio totale di sanzioni e interessi di mora; come eccezione alla regola generale, ai contribuenti con sentenza favorevole in primo grado viene riconosciuto l’abbattimento del 50% delle imposte richieste oltre allo sgravio totale di sanzioni e interessi di mora; se in secondo grado, sarà possibile definire con il pagamento di una percentuale pari al 20%. In tutti i casi sarà possibile rateizzare gli importi in venti rate trimestrali.
La grande novità è la possibilità di sanare le cosiddette liti potenziali, ovvero le situazioni per le quali il contribuente ha ricevuto un processo verbale di constatazione, un invito a comparire o un avviso di accertamento ma non ha presentato ricorso.
Tramite l’adesione integrale al processo verbale di constatazione (PVC) notificato prima dell’entrata in vigore del decreto, si potranno versare le imposte dovute entro maggio 2019 (o in 20 rate trimestrali), ma con lo sgravio totale delle sanzioni e degli interessi.
L’adesione al PVC avverrà attraverso un’autoliquidazione delle imposte da parte del contribuente per mezzo di una dichiarazione integrativa. Qualora non si sfruttasse questa possibilità è previsto l’allungamento dei periodi di accertamento di due anni.
Stesso discorso nel caso in cui il contribuente si sia visto notificare un avviso di accertamento e per il quale non sono scaduti i termini di impugnazione prima dell’entrata in vigore del decreto: sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in venti rate le imposte dovute con sgravio totale delle sanzioni e interessi.
Lo sgravio è previsto anche se il contribuente aveva definito l’accertamento in adesione: in questa circostanza dovrà procedere al pagamento delle somme rideterminate entro 20 giorni in un massimo di 8 rate.
Sono invece esclusi dalla sanatoria gli avvisi bonari.
Quali strategie preventive?
Passando ai comportamenti posti in essere dai contribuenti in questo periodo preliminare alla manovra, si sta verificando come ci si attendeva un rallentamento dell’adempimento così come avvenne nel periodo antecedente al condono del 2002.
Con l’emanazione del decreto fiscale è possibile passare in rassegna le varie situazioni in cui versa il contribuente e cosa è conveniente fare.
Casistica
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Strategia
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Contribuente che ha ricevuto processo verbale di constatazione
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se ritiene che un giudizio a seguito di avviso di accertamento possa essere a suo sfavore, conviene aderire integralmente ed ottenere lo sgravio totale di sanzioni e interessi
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Contribuente che ha ricevuto l’avviso di accertamento e non ha presentato ricorso
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può ottenere lo sgravio totale di sanzioni e interessi se rinuncia al giudizio
qualora la pretesa sia manifestamente infondata può ricorrere in giudizio (solo se non ha aderito) ovvero cercare di definire in contraddittorio con l’Agenzia
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Contribuente che ha ricevuto l’avviso di accertamento ed ha aderito
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otterrà lo sconto totale di sanzioni e interessi ma dovrà pagare entro 20 giorni in un massimo di 8 rate
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Contribuente che ha impugnato l’atto, ma è in attesa di giudizio di primo grado
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ottiene lo sconto totale di sanzioni e interessi se rinuncia al giudizio
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Contribuente che ha impugnato l’atto e ha ottenuto sentenza favorevole in primo grado
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ottiene di pagare il 50% delle imposte, se rinuncia al giudizio
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Contribuente che ha impugnato l’atto e ha ottenuto sentenza favorevole in secondo grado
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può chiudere la lite pagando il 20% delle imposte
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Contribuente che ha debiti risultanti da cartelle esattoriali ma non è in contenzioso
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l’accesso alla pace fiscale non sarà precluso anche se non ha aderito a precedenti piani di rateazione o rottamazione; è proprio in queste circostanze che il contribuente ottiene il maggiore vantaggio col saldo e stralcio per gli importi inferiori ai 1000 euro e rottamazione delle restanti somme a 5 anni; se invece la cartella è stata impugnata allora si ritorna alle conclusioni di cui alla terza ipotesi
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Contribuente che ha la rottamazione-bis in corso
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è fondamentale continuare a rispettare le scadenze, infatti solo se si è in regola con le rate pregresse al 7 dicembre 2018 la vecchia rottamazione si trasformerà nella nuova, con dilazione in 10 rate del residuo e ricalcolo degli interessi al 2%; il differimento delle somme residue avverrà automaticamente senza necessità di una nuova dichiarazione, sarà compito dell’agente della riscossione inviare entro il 30 giugno 2019 i nuovi bollettini precompilati
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Contribuente che ha fatto decadere la prima rottamazione e non ha aderito alla seconda
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può accedere senza preclusioni alla pace fiscale.
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